Errore “sul fatto”: giusto revocare la sentenza

La IV Sezione del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla revocazione di una sentenza del medesimo giudice a causa di un errore di fatto posto a base delle motivazioni della pronuncia. Con la sentenza n.3885 del 29 aprile 2024 il Collegio ha accolto il ricorso per revocazione della precedente pronuncia…

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La IV Sezione del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla revocazione di una sentenza del medesimo giudice a causa di un errore di fatto posto a base delle motivazioni della pronuncia. Con la sentenza n.3885 del 29 aprile 2024 il Collegio ha accolto il ricorso per revocazione della precedente pronuncia n. 626/2023. Come messo in evidenza dal Giudice Amministrativo è ammissibile la revocazione «nel caso in cui Giudice di appello, con la sentenza della quale si chiede la revocazione, sia incorso, effettivamente, analogamente al Giudice di prime cure, in un errore di fatto, laddove ha assunto a fondamento della decisione un fatto storico del tutto inesistente». In altri termini la decisione è stata viziata da una constatazione di un fatto “inesistente” (nel caso in esame il contenuto di una delibera di Giunta alla quale si era fatto affermare quanto in realtà non era affermato…). L’ambito di ammissibilità del ricorso per revocazione è molto ristretto in quanto non può coinvolgere la fondatezza del giudizio ma esclusivamente la percezione del fatto oggetto di causa: «L’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione», mentre «non può giustificare la revocazione […] una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto». In maniera pressocché contestuale con la pronuncia in esame, infatti, si segnala la pronuncia della V Sezione del 30 aprile 2024 (sentenza n.3920) con la quale si è ribadito che «È inammissibile un ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., nel caso in cui, con la sentenza impugnata, il Giudice abbia risolto la questione controversa sulla base di una specifica interpretazione delle normative susseguitesi nel tempo e di un esame analitico della documentazione acquisita agli atti del processo, tutte ipotesi che potrebbero dare luogo, al limite, ad un errore di giudizio non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento». È evidente che il margine è molto sottile ma il discrimine è dato dall’assunzione, a motivazione della sentenza, di un fatto veritiero o meno. Soltanto nel secondo caso, infatti, a prescindere dalle erronee interpretazioni normative si può ravvisare un «difetto assoluto di motivazione», tale da comportare – come nel caso in esame – un rinvio ex art. 105, c.p.a. della questione al giudice di primo grado che dovrà valutare, nel merito la fondatezza o meno delle doglianze al netto della veridicità dei fatti accertati.

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