La recente faq 6 dedicata alla riforma accrual chiarisce come la riforma impone di rivedere i confini del patrimonio passando da una logica proprietaria ad una basata sul concetto di controllo.
Secondo quanto previsto dal Quadro concettuale e dallo standard ITAS 4, – Immobilizzazioni materiali, affinché un bene possa essere rilevato a bilancio, devono essere soddisfatte tre condizioni fondamentali:
- esso deve essere controllato dall’amministrazione in seguito a un’operazione o evento passato
- deve configurarsi come un’attività;
- il relativo valore deve poter essere determinato in modo conforme ai postulati e ai vincoli dell’informazione contabile.
Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Quadro concettuale, il controllo di una risorsa implica la capacità dell’amministrazione di utilizzarla direttamente o di indirizzarne l’uso da parte di terzi, in modo tale da beneficiare del suo potenziale di servizio o dei benefici economici che essa può generare.
Anche secondo standard ITAS 6 – Accordi per servizi in concessione: concedente, paragrafo 5, un’attività patrimoniale oggetto di un accordo di concessione deve essere iscritta nel bilancio dell’amministrazione concedente qualora l’amministrazione concedente controlla la tipologia di servizi erogati dal concessionario mediante l’utilizzo della risorsa, i destinatari dei servizi e le relative tariffe o prezzi l’amministrazione mantiene, tramite la proprietà o altro valido titolo giuridico, un’interessenza residua sull’attività patrimoniale alla scadenza dell’accordo.
Avremo quindi beni in proprietà ma non più controllati che resteranno in inventario ma non entreranno nello stato patrimoniale e beni non di proprietà ma controllati da inventariare e iscrivere a bilancio.
Interessante anche la faq 7, la quale precisa che gli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che l’ente intende alienare devono essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’ITAS 10.
Ciò in quanto in quanto la gestione e la vendita di immobili non rientrano nell’attività principale dell’amministrazione. Di norma, infatti, i beni immobili non rientrano tra le rimanenze, salvo il caso in cui l’attività di compravendita immobiliare costituisca l’attività principale dell’amministrazione.
I beni immobili destinati alla vendita dagli enti sono allocati alla voce F (Altre attività destinate alla vendita) delle attività correnti dello stato patrimoniale attivo.
