Amministratori degli enti locali: rebus versamento dei contributi, se autonomi

Se l’amministratore è libero professionista l’ente locale deve versagli i contributi anche se non interrompe l’attività durante il mandato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24615/2023, ribaltando l’orientamento consolidato della Corte dei conti e del Ministero dell’Interno. La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 86 del Tuel, il quale al comma 1 dispone…

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Se l’amministratore è libero professionista l’ente locale deve versagli i contributi anche se non interrompe l’attività durante il mandato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24615/2023, ribaltando l’orientamento consolidato della Corte dei conti e del Ministero dell’Interno.

La questione riguarda l’interpretazione dell’art. 86 del Tuel, il quale al comma 1 dispone “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81”. Il comma 2 prosegue precisando che “Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili”. 

Proprio l’inciso “allo stesso titolo previsto dal comma 1” (oltre che l’esigenza di evitare disparità di trattamento) ha dato la stura all’interpretazione prevalente (cfr ex multis Corte dei Conti Sardegna, deliberazione n. 26/2012 e Ministero dell’Interno, parere n. 15900/TU/086/2014)  secondo cui anche per i lavoratori autonomi il versamento sia subordinato alla espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività lavorativa svolta.

Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui lo stesso inciso è da intendersi riferito alla natura del versamento e non all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa per tutto il periodo del mandato. In questa prospettiva, al Corte esclude che ciò possa comportare un trattamento deteriore (e quindi una discriminazione) per i lavoratori dipendenti, posto che per gli autonomi “la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa”. 

Il revirement della Suprema Corte, ovviamente, rischia di aprire un fronte per tutti gli enti locali con evidenti impatti di tipo finanziario.

Occorre precisare comunque che, la pronuncia ha valore di giudicato solo fra le parti, ma è bene che ciascuna amministrazione valuti la propria situazione e l’eventuale accantonamento delle somme necessarie in attesa di conoscere meglio le intenzioni dei propri sindaci e assessori e gli sviluppi della questione.


Sono esattamente vicende come queste che lasciano sconcertati. A monte, una norma scritta, come troppo spesso accade, in modo sibillino. L’articolo 86, comma 2, del d.lgs 267/2000 esprime un pensiero in modo incompleto e sincopato. Afferma che l’amministrazione locale versa, con oneri a proprio carico, contributi forfettari anche per gli amministratori liberi professionisti, “allo stesso titolo” indicato dal comma 1 del medesimo articolo.

Da qui, lo scatenarsi delle interpretazioni. Cosa vorrà esprime il concetto “allo stesso titolo”? Secondo la Corte dei conti ed il Viminale, la specificazione della norma implica che il titolo perchè un ente locale versi i contributi ai lavoratori autonomi è che costoro cessino si svolgere l’attività lavorativa: ciò allo scopo di creare una simmetria di trattamento coi lavoratori dipendenti. Infatti, nei confronti di questi ultimi il versamento dei contributi a carico dell’ente ha come “titolo” la collocazione in aspettativa.

L’ordinanza 24615/2023 della Cassazione analizza in modo diverso la norma in oggetto. Si afferma: “l’espressione che ha ingenerato il dubbio interpretativa è, a giudizio del Collegio, correttamente intesa dalla Corte di appello. Con essa, si chiarisce solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. Null’altro“.

Pertanto, il “titolo” di cui parla il comma 2 dell’articolo 86 non è la condizione perchè l’ente locale versi i contributi, cioè la sospensione delle attività (che per il lavoratore dipendente discende dalla collocazione in aspettativa), ma è il versamento dell’ente che viene effettuato allo “stesso titolo”, cioè allo scopo di accollare gli oneri previdenziali in capo all’ente locale.

L’ordinanza spiega: “ove si dovesse subordinare l’obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell’attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi, verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all’art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del «posto di lavoro»“. E, ulteriormente, precisa: “la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d’altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista“.

Insomma, la Cassazione si limita ad osservare che parlare di trattamento paritario tra lavoratori dipendenti e liberi professionisti non ha senso. Il lavoratore dipendente corre il solo rischio dell’obsolescenza delle competenze, visto che per 5 anni rischia di non aggiornarle. Ma, concluso il mandato amministrativo, rientra dopo l’aspettativa nel pieno dell’attività lavorativa con garanzia anche del livello dei contributi previdenziali.

Il libero professionista non solo va incontro al rischio dell’obsolescenza delle competenze, ma riducendo inevitabilmente l’estensione dell’attività lavorativa, anche se riuscisse a continuare a svolgerla nel corso del mandato, si vedrebbe comunque esposto al rischio di una significativa riduzione della contribuzione previdenziale, legata ovviamente agli incarichi svolti.

Allora, se si pretendesse che il lavoratore autonomo per tutta la durata del mandato cessi di svolgere l’attività lavorativa, lo si espone a perdita degli aggiornamenti delle competenze, riduzione della clientela, azzeramento della contribuzione, perdita del reddito; una perdita quasi totale del patrimonio complessivo conseguente alla propria attività professionale.

Le indicazioni della Cassazione sono così ovvie, da apparire quasi scontate. E sorprende come Corte dei conti e Viminale possano aver sostenuto l’opposto, sulla base di una lettura dell’articolo 86, comma 2, letteralmente cavillosa, se non speciosa. Bastava una piccolissima osservazione: come si può parlare di “titolo” per il versamento dei contributi, riferendosi all’aspettativa, istituto evidentemente incompatibile col lavoro autonomo?

Ecco lo sconforto. Lo sconforto vero, quello legato alla compresenza di troppi soggetti ed enti che si esprimono, ciascuno a titolo diverso, sull’interpretazione delle norme a loro volta scritte male.

Si dà il via ad applicazioni complesse, diversificate ed incoerenti e, ovviamente, ad un contenzioso senza fine, che fa poi subentrare a loro volta nell’agone interpretativo i giudici, i quali esprimono posizioni ulteriormente diverse e magari contrastanti.

Sarebbe proprio l’ora di chiudere con questi parerifici senza freni. Non è possibile che così tanti soggetti continuino ad esprimersi, per altro affrontando spesso le questioni solo in modo astratto e senza analizzare le specificità, con atti di ogni genere. E’ abbastanza chiaro che la parola dovrebbe essere solo di un’autorità, che parli non esprimendosi per categorie generali, ma analizzando gli specifici casi. Bisogna individuare questa autorità e spegnere tutte le altre e fare sì che detta autorità trovi momenti di coordinamento con le autorità giudiziarie competenti sulle materie, così da evitare questi continui cortocircuiti.

E’ così che si dovrebbe costruire un sistema solido e coerente, capace di dare realmente “fiducia” al sistema.

Invece, il d.lgs 36/2023, con la deleteria formulazione dei principi, e in particolare quello della fiducia, almeno nel settore degli appalti, va nella direzione diametralmente opposta, laddove crea l’assurdo scudo alla responsabilità, prevedendo all’articolo 2, comma 3, ultimo periodo: “Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti“. Una norma incredibile, che esalta le inefficienze del sistema, spinge ad estenderle, per creare zone franche dalla responsabilità. Il caos come strumento e non come nemico.

LO

 

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