E’ diffusissima tuttora, nonostante il chiarimento della RGS con la nota del 27 giugno. l’idea che l’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. 25/2025, convertito dalla legge 69/2025 stabilisca che il tetto del 48% delle “somme destinate alla componente stabile” del fondo per la contrattazione decentrata “maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa” comporti automaticamente ed in proporzione anche l’aumento degli stanziamenti di bilancio per finanziare le retribuzioni di posizione e risultato delle EQ, sol perchè la norma consideri tali stanziamenti nell’algoritmo previsto.
Per comprendere l’errore di tale posizioni, basta fare riferimento basico alle banalissime previsioni dell’articolo 12 delle preleggi. Ecco il testo dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025: “A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”.
La disposizione è chiarissima e prevede 2 precetti:
- attribuisce agli enti indicati la facoltà di incrementare il trattamento accessorio dei dipendenti; come? Incrementando “il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio”. Dunque, oggetto dell’incremento è solo detto Fondo;
- fornisce il metodo per stabilire l’importo massimo dell’aumento, che è il seguente: l’aumento non può superare il 48% del rapporto tra, a numeratore, componente stabile del Fondo+finanziamento delle retribuzioni di posizione e risultato delle EQ e, a denominatore, spesa complessivamente sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Le EQ, quindi, vengono prese in considerazioni solo per definire il criterio di computo del tetto massimo dell’incremento, ma questo riguarda solo ed esclusivamente il Fondo.
Conseguentemente, l’incremento del salario accessorio può determinare benefici per le EQ solo se in sede di contrattazione decentrata gli enti si accordino con i sindacati per ridurre il Fondo e incrementare gli stanziamenti di bilancio che finanziano le retribuzioni delle EQ, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera u), del Ccnl 16.11.2022
