Negli enti locali ci si scontra quotidianamente con l’ingerenza degli amministratori nella gestione, espressa molto di frequente con ordini di prestazione ad imprenditori, non preceduti da determinazioni a contrattare, da impegni di spesa, da corrette procedure di individuazione del contraente.
Tale ingerenza non di rado si traduce in una formidabile pressione nei confronti anche dei funzionari, non di rado indotti, per quieto vivere, a saltare le procedure contabili e financo di affidamento diretto, rapportandosi con meri comportamenti di fatto con gli imprenditori.
Proprio i meri comportamenti sono invocati, poi, per affermare il riconoscimento di fatto del debito fuori bilancio, così da imputare all’ente le obbligazioni sorte a favore dell’imprenditore.
La Cassazione, però, con Ordinanza della Sezione 3 civile 14.5.2025, n. 12943 chiarisce che in assenza di un riconoscimento formale del debito fuori bilancio, da parte del consiglio, il rapporto creditizio si instaura esclusivamente tra impresa e amministratore o funzionario che abbia ordinato o anche solo consentito l’esecuzione della prestazione, in assenza della corretta procedura di spesa.
Dovrebbe essere il metodo per responsabilizzare organi di governo e funzionari, inducendoli a ponderare le decisioni di spesa, operazione per la quale le procedure contabili e di individuazione del contraente sono proprio gli strumenti previsti, così da imporre la valutazione dei costi, dei benefici e degli interessi in gioco.
L’interesse pubblico di una prestazione richiesta a terzi non può mai darsi per scontato ed implicito. La responsabilizzazione consiste anche e soprattutto nel dovere di rendere pubbliche le decisioni.
Ecco perchè non può passare l’idea di affidamenti di prestazioni operati per le vie brevi: il rischio di accollare all’ente spese non previste e non programmate sarebbe altissimo, come quello di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio.
Pertanto, in mancanza della corretta applicazione delle regole contabili e contrattuali, l’obbligazione sorge solo in capo all’amministratore o funzionario incauto, responsabile di affidamenti irregolari.
La Cassazione insiste, quindi, non solo sulla necessità che l’ente esprima formalmente la volontà di riconoscere il debito, risolvendo il problema dell’incidenza delle spese non previste sugli equilibri di bilancio ed aprendo le eventuali azioni di responsabilità erariale, comunque incombenti.
Il bilancio del comune non può essere lo scudo contro le responsabilità amministrative degli amministratori incauti.
La frequenza con la quale gli amministratori ed i funzionari intimiditi dallo spoil system contraggono irregolarmente obbligazioni è la dimostrazione lampante che la “paura della firma” è una pura sovrastruttura mediatica, volta a costruire scudi erariali. Il vero problema è che non c’è, invece, nessuna paura, nessuna prudenza, nell’attivare spese non coperte o comunque non regolarmente assunte, proprio perchè si conta sullo scudo del bilancio comunale.
