Comuni con meno di 5000 abitanti: chi incarica sindaco e assessori delle funzioni gestionali? La pretesa paradossale di applicare norme ordinare a deroghe mostruose all’ordinamento.

Questioni di lana caprina, conseguenze inevitabili di un obbrobrio giuridico come l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000. Una norma mostruosa, che ferisce profondamente l’ordinamento consentendo negli enti con meno di 5000 abitanti l’attribuzione di funzioni gestionali agli organi di governo, non può che scaturire ulteriori aberrazioni, come il problema connesso alla concreta specificazione delle…

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Questioni di lana caprina, conseguenze inevitabili di un obbrobrio giuridico come l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000.

Una norma mostruosa, che ferisce profondamente l’ordinamento consentendo negli enti con meno di 5000 abitanti l’attribuzione di funzioni gestionali agli organi di governo, non può che scaturire ulteriori aberrazioni, come il problema connesso alla concreta specificazione delle persone fisiche, sindaco e assessori, chiamati a svolgere le funzioni gestionali. Specificazione, si ricordi, che fa totalmente a meno di qualsiasi di quelle valutazioni su titolo di studio, attitudine, esperienze, competenze, necessari per il reclutamento, perfino (in parte) di figure fiduciarie come gli articoli 110, altra aberrazione giuridica che si trascina da decenni.

Dunque, posto che un comune di piccole dimensioni intenda avvalersi dell’aberrazione dell’articolo 53, comma 23, chi incarica sindaco e assessori delle funzioni di responsabile di servizio?

Come dimostra l’articolo di Amedeo Scarsella “A chi compete la nomina del sindaco come Responsabile di servizio negli Enti con popolazione inferiore a 5mila abitanti?” pubblicato su La Gazzetta degli enti locali l’11.7.2023, si è aperta la fiera delle suggestioni. Alla domanda rispondono “giunta” Servizio consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia ed Anac (nella propria recente deliberazione 20 giugno 2023, n. 291, della quale continua a sfuggire, tuttavia, il fondamento).

Ribatte lo Scarsella, con argomentazioni interessanti, concernenti l’impossibilità della traslazione delle competenze da un organo all’altro sulla base di un conflitto di interessi, che invece la competenza debba essere individuata nel vice sindaco.

Tale soggetto sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo (nonchè nella sciagurata ipotesi di sospensione dall’esercizio delle funzioni).

Ma, allora, tale soluzione non appare appagante. L’impedimento temporaneo è cosa molto diversa dal conflitto di interessi: la funzione vicaria rimedia ad una situazione limitata nel tempo di natura fattuale, che non consenta al sindaco di esercitare proprie funzioni.

Nel caso dell’articolo 53, comma 23, se si ritenga sussistere conflitto di interessi da ruolo di sindaco ed esercizio della competenza a nominare il soggetto politico che svolga funzioni gestionali, allora non si tratta di un impedimento temporaneo, bensì di una vera e propria totale incompatibilità tra ruolo e funzioni. La soluzione del vice sindaco, dunque, non è pertinente.

Per altro, quanto è credibile che il vice sindaco, eventualmente, attribuisca gli incarichi di responsabile di servizio in modo autonomo e non obbedendo alle indicazioni del sindaco? Quanto è credibile, ciò, in misura superiore al meno zero? Le soluzioni ai problemi debbono superare un vaglio non solo di legittimità, ma anche fattuale.

Il problema che dell’incompatibilità è così sintetizzato dall’Anac: “occorre evitare che sia lo stesso interessato ad effettuare autonomamente la valutazione di questioni che dovessero porsi in relazione alla propria situazione. Pertanto, ogni Comune che conferisce al Sindaco o ad un Assessore funzioni gestionali deve definire in un apposito atto (ad esempio mediante Statuto, regolamento o comunque in atti del Consiglio comunale o della Giunta), tenendo conto delle proprie specificità organizzative, le modalità con cui gli stessi possono rendere le dichiarazioni ai sensi degli articoli 6, comma 1, del d.PR. n. 62/2013 e 6-bis della legge n. 241/1990, nonché quelle relative alle procedure di aggiudicazione rispetto alle quali adottino atti”.

Tuttavia, la vera domanda da porsi è se realmente si pongano questioni connesse al conflitto di interessi.

Leggiamo, allora, gli articoli citati dall’Anac, quale fonte delle dichiarazioni sul conflitto di interessi:

articolo 6, comma 1, dPR 62/2013: “Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate”;

articolo 6-bis, della legge 241/1990: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

La prima norma è chiarissimamente rivolta in via esclusiva ai dipendenti pubblici: del resto, è parte del codice di comportamento appunto dei dipendenti, come tale inapplicabile agli organi di governo. La seconda, solo apparentemente è più neutra: in realtà si salda con  l’articolo 5 della legge 241/1990, ai sensi del quale “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”. Ancora una volta, si comprende che le norme riguardano i dipendenti, non gli organi elettivi.

L’articolo ircocervo 53, comma 23, della legge 388/2000 non trasforma gli amministratori locali in dipendenti cui siano da applicare norme riservate a chi conduca con la PA un rapporto di lavoro pubblico. Essi sono e restano sindaco e componenti della giunta.

Allora, forse, appare più producente rassegnarsi: se deroga al sistema generale di separazione delle competenze deve essere, deroga sia. Una deroga totale e non a scartamento ridotto.

La legge rimette ai regolamenti locali la scelta di attivare la mostruosità ivi prevista? Siano i regolamenti a stabilire anche quale organo incarica i componenti della giunta delle funzioni gestionali. Oggettivamente, la questione andrebbe risolta così, dando rilevanza in via esclusiva agli atti che dalla legge ricevono la legittimazione a vulnerare l’ordinamento con la orripilante deroga prevista.

Dovessimo prendere posizione su come scrivere i regolamenti, suggeriremmo, proprio perchè è una deroga illimitata, di lasciare al sindaco la competenza ad incaricare se stesso o gli assessori delle funzioni gestionali, come in un nostalgico ritorno all’ordinamento locale ante 1990.

Hanno da rilasciare dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse? Le rilascino al segretario comunale, che svolge le funzioni latamente intese come “notarili”.

Considerazione finale: non si combattono i conflitti di interesse con la forma e gli espedienti, tipo la giunta che decide di incaricare sindaco e assessori al posto dei dipendenti, il quale sindaco dice al vice sindaco di incaricare gli assessori per evitare il conflitto di interesse che poi non si sa chi deve dichiarare di non possedere a chi.

I conflitti di interesse andrebbero evitati, intanto, con norme sagge e tali da scongiurare simili confusioni.

E’ l’articolo 53, comma 23, la deformità: tutto quel che lo attua non può che essere conseguentemente un ulteriore raccapriccio giuridico.

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