Concorso alla finanza pubblica e fondo garanzia debiti commerciali da quantificare nella prima variazione. 

Per gli enti che, virtuosamente, approveranno il bilancio di previsione entro la fine dell’anno, evitando l’esercizio provvisorio, sarà comunque necessario rimettere presto mano ai numeri. In primo luogo, occorrerà recepire gli effetti della manovra in corso di approvazione e, in particolare, stanziare alla missione 20 il fondo previsto dall’art. 104 del disegno di legge di…

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Per gli enti che, virtuosamente, approveranno il bilancio di previsione entro la fine dell’anno, evitando l’esercizio provvisorio, sarà comunque necessario rimettere presto mano ai numeri.

In primo luogo, occorrerà recepire gli effetti della manovra in corso di approvazione e, in particolare, stanziare alla missione 20 il fondo previsto dall’art. 104 del disegno di legge di bilancio. Si tratta di un accantonamento obbligatorio per contribuire al rispetto degli obiettivi previsti dal nuovo Patto europeo di stabilità e crescita, che potrà essere eventualmente liberato nei prossimi anni e destinato a riduzione del disavanzo o a spese di investimento. L’importo per ogni ente sarà determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato.

A quel punto gli enti dovranno variare il preventivo, stando alla lettera della norma con delibera consigliare, anche se non sembra esclusa la possibilità per la giunta di agire in via di urgenza.

Il fondo garanzia debiti commerciali, invece, deve essere accantonato, ricorrendone i presupposti (indicatore di ritardo dei pagamenti maggiore di zero, mancata riduzione dello stock di debito) entro il 28 febbraio.

In entrambi i casi, gli enti possono anche anticipare i tempi e inserire le due poste già nel bilancio, stimandone prudenzialmente gli importi. In tal caso, la successiva variazione sarebbe necessaria solo se la stima fosse marcatamente sottodimensionata, mentre negli altri casi si potrebbe decidere di rinviare l’adeguamento alla salvaguardia.

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