E’ necessario che la Stazione Appaltante motivi in modo adeguato la nomina a RUP di un dipendente rinviato a giudizio.
La motivazione si impone poiché il rischio è che possa essere compromessa l’immagine dell’Amministrazione. Lo ha precisato l’ANAC nel parere espresso il 30 gennaio 2025.
La questione di fondo
Il rinvio a giudizio di un dipendente non costituisce automaticamente una causa inibitoria all’assunzione del ruolo di RUP, dato che l’art. 2, comma 2 dell’allegato I.2 al codice dei contratti dispone: “2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Pertanto, perché vi sia una causa impediente alla nomina a RUP di un dipendente, deve sussistere una condanna, anche se non necessariamente definitiva, e non soltanto un semplice rinvio a giudizio.
La questione si pone, pertanto, solo in termini di immagine esterna della Stazione Appaltante e quindi, il provvedimento di nomina deve essere curato in modo meticoloso.
Si tratta nel caso specifico di attuare una rotazione “straordinaria” dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP:
La rotazione “ordinaria” e “straordinaria”
Spiega l’Autorità che la rotazione “straordinaria” è una misura generale di prevenzione finalizzata ad evitare un pregiudizio all’immagine dell’ente che potrebbe derivare dalla permanenza nell’ufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale.
Essa si differenzia dalla rotazione “ordinaria”, che si inserisce nel quadro degli strumenti organizzativi dell’Amministrazione, garantendo l’alternanza del personale nelle aree più esposte al rischio di fenomeni corruttivi con l’obiettivo di neutralizzare il consolidamento nel tempo delle relazioni connesse alla posizione rivestita.
Alla rotazione straordinaria si riferiscono gli artt. 16 e 35 bis d.lgs. n. 165/2001. In particolare, l’art. 16, comma 1, let. l-quater, Testo Unico del Pubblico Impiego indica tra i compiti assegnati ai dirigenti quello di provvedere “al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.
In base all’art. 35 bis d.lgs. cit., poi, è vietato assegnare agli uffici preposti alla gestione del personale, delle risorse finanziare, dei contratti pubblici e dell’erogazione di vantaggi patrimoniali i dipendenti condannati (anche con sentenza non irrevocabile) per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
La portata delle disposizioni richiamate è stata, poi, meglio precisata dalle Linee guida A.N.AC. adottate con delibera n. 215 del 26 marzo 2019, ove è stata svolta un’attenta disamina sui presupposti di attivazione.
È stato, infatti, evidenziato che la misura consegue all’avvio di un procedimento penale (mediante iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p.) per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione nonché all’apertura di un procedimento disciplinare per le condotte che possono integrare analoghi delitti.
Prima del rinvio a giudizio l’applicazione della misura viene rimessa al prudente apprezzamento dell’amministrazione, che ha l’obbligo di verificare se la condotta incriminata, sussumibile in una delle fattispecie previste dall’art. 7 l. n. 69/2015, risulti idonea a pregiudicarne l’immagine in caso di permanenza nell’incarico del dipendente interessato.
Qualora, invece, i reati ascritti all’indagato esulino dall’elenco riportato nella norma richiamata, pur rientrando tra quelli contemplati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l’amministrazione ha la facoltà di effettuare le medesime valutazioni nell’ambito di un provvedimento ad hoc.
A seguito del rinvio a giudizio, poi, l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento motivato (con il quale dispone eventualmente la rotazione) ove si proceda per uno dei reati previsti dall’art. 7 l. n. 69/2015, mentre nelle restanti ipotesi tale adempimento diventa facoltativo.
In ogni caso, al ricorrere dei succitati presupposti il trasferimento può essere disposto anche se il fatto penalmente rilevante concerne condotte corruttive tenute in altri uffici dello stesso ente o in una diversa amministrazione.
Il caso specifico
Nel caso specifico esaminato dall’ANAC i reati per i quali era stato disposto il rinvio a giudizio non rientravano né tra quelli indicati dall’art. 7 l. n. 69/2015, né tra quelli ricompresi nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Ciò nonostante, dalla lettura del decreto di rinvio a giudizio emergeva come i fatti penalmente rilevanti fossero stati commessi dal dipendente del Comune nell’esercizio delle funzioni di RUP per la realizzazione di alcuni lavori.
Secondo l’Autorità, si riteneva, quindi, opportuno che l’amministrazione ponderasse adeguatamente il conferimento a tale soggetto di funzioni dirigenziali nell’area dei contratti pubblici, valutando se una simile decisione potesse arrecare pregiudizio all’immagine dell’ente avuto riguardo, in particolare, allo stato del procedimento penale in corso nell’ambito del quale il Comune era stato individuato quale persona offesa dal reato.
Conclusioni
L’ANAC ha evidenziato che i fatti penalmente rilevanti verificatisi all’interno di un Comune e in danno dell’interesse pubblico, costituiscono, in ogni caso, degli indicatori di rischio che il RPCT è tenuto a valutare nell’ambito dell’analisi sul contesto interno ed a presidiare con l’attuazione di adeguate misure di prevenzione.
L’Autorità ha, quindi, suggerito all’amministrazione di riportare gli esiti delle riflessioni svolte in apposito provvedimento, anche al fine di assicurare la massima trasparenza delle proprie determinazioni.
