Definizione agevolata: tre scenari per la valutazione  

Con i commi 102-110 della L. 199/2025 è stata reintrodotta la possibilità per regioni, città metropolitane, province e comuni di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. Ora la palla passa alle singole amministrazioni, che per assumere le proprie decisioni dovranno innanzitutto procedere ad una due diligence interna…

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Con i commi 102-110 della L. 199/2025 è stata reintrodotta la possibilità per regioni, città metropolitane, province e comuni di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. Ora la palla passa alle singole amministrazioni, che per assumere le proprie decisioni dovranno innanzitutto procedere ad una due diligence interna per individuare se e su quali posizioni intervenire.

Si tratta di una valutazione evidentemente molto delicata, perché occorre valutare con estrema ponderatezza l’impatto finanziario. Da questo punto di vista, è evidente che occorrerà considerare se ed in che misura le entrate condonate siano già state accertate (contabilmente) ed eventualmente i relativi residui attivi siano coperti, in tutto o in parte, dal fondo crediti dubbi esigibilità. 

Nel dettaglio, si possono delineare tre scenari diversi. 

1) Residui stralciati. Come noto, l’allegato 4/2 al dlgs 118/2011 consente al responsabile del servizio finanziario, di cancellare dal conto del bilancio i residui attivi con un’anzianità maggiore di 3 anni. Per i crediti stralciati, la definizione agevolata non potrà avere impatti negativi sul risultato di amministrazione. Operativamente, ricordiamo che, per riscuotere, il principio contabile impone di rettificare in aumento i residui attivi e non di accertare nuove entrate in competenza. 

2) Residui interamente svalutati.  Anche laddove la sanatoria riguardi residui attivi coperti al 100% dal fondo crediti di dubbia esigibilità, l’impatto sul risultato sarà sostanzialmente neutrale, perché la riscossione solo parziale del credito sarà compensata dalla cancellazione dell’accantonamento. 

3) Residui solo parzialmente stralciati. In tal caso, invece, l’ente registrerà un peggioramento del risultato (poiché il residuo attivo è maggiore del fcde), per cui l’operazione andrà attentamente ponderata.  

Peraltro, il legislatore ha previsto anche la possibilità di agire anche su entrate non ancora oggetto di accertamento (fiscale), di fatto introducendo una forma di composizione negoziata.

E qui si innesta il secondo ordine di cautele, forse quello più complesso: è evidente che occorre evitare l’effetto condono sulle entrate future, ingenerando nei contribuenti la convinzione di poter beneficiare in futuro di nuove riduzioni. In conclusione, lo strumento della definizione agevolata in sé non pare particolarmente complesso da attuare per le entrate già classificate come di dubbia o difficile esazione e quindi conservate come crediti svalutati. Da questo punto di vista, esso può essere utile per smaltire in magazzino e migliorare la situazione di cassa, tuttavia non ci si può attendere un grande impatto, visto che di sanatorie in questi anni ne se sono state già introdotte parecchie.

Molto più complesso sarà estenderne la portata nella seconda direzione senza incappare nel principio di indisponibilità della pretesa. Al riguardo, sarà fondamentale accompagnare le proposte di deliberazione con analisi tecniche molto puntuali, che la normativa impone di condividere con gli organi di revisione economico finanziaria. 

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