Deleghe regionali per le competenze paesaggistiche: la resa del Consiglio di Stato alle inefficienze dei piccoli comuni

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 25/06/2025, n. 5539 stabilisce che i comuni non sono obbligati ad istituire distinte unità organizzative di vertici cui preporre distinti vertici operativi, per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, prevista dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs 42/2004.…

Data

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 25/06/2025, n. 5539 stabilisce che i comuni non sono obbligati ad istituire distinte unità organizzative di vertici cui preporre distinti vertici operativi, per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, prevista dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs 42/2004.

Si tratta di una decisione di buon senso, ma solo apparente. Palazzo Spada parte della considerazione secondo la quale “ è preferibile la lettura, che bilancia il valore portato dalla norma de qua con le evidenti difficoltà organizzative dei piccoli comuni, secondo la quale la differenziazione di cui all’art. 146, co. 6, d.lgs. 42/1990 riguarda la sostanza delle valutazioni e delle attività, dovendosi perciò assicurare la separazione dei procedimenti e non potendosi pretendere, specie negli enti locali di ridotte dimensioni, anche la divaricazione dei settori o uffici e la distinzione soggettiva dei relativi soggetti apicali. Pertanto, sebbene la differenziazione sia meglio perseguibile con la distinzione dei soggetti titolari delle rispettive competenze amministrative, in assenza di una specifica regola di incompatibilità soggettiva, deve essere prediletta un’esegesi conforme all’autonomia e alle carenze organizzative dei comuni, tale per cui la differenziazione deve almeno essere assicurata a livello istruttorio e/o di responsabile del procedimento, al fine di garantire, nella sostanza, l’acquisizione di adeguato e autonomo apporto conoscitivo rispetto alla valutazione ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3414; Id., Sez. VI, 7 febbraio 2024; Id., Sez. II, 18 marzo 2024, n. 2613)”.

Tutto bene, esulteranno coloro che a giusta ragione ritengono necessarie regole capaci di distinguere le modalità operative dei grandi comuni, rispetto a quelle degli enti di minori dimensioni.

Sennonchè, la sentenza del Consiglio di Stato appare, piuttosto, una resa incondizionata alle inefficienze e alle carenze organizzative e strutturali degli enti locali.

Si dà per scontato che i comuni soffrano di “evidenti difficoltà organizzative”, tali da non permettere la distinzione soggettiva di soggetti da preporre a diverse unità organizzative e sulla base di ciò si adottano, dunque, interpretazioni estensive delle norme, che finiscono per legittimare lo stato disastroso dell’organizzazione degli enti locali.

Si sa da sempre e col post-Covid ciò è emerso in misura maggiore, che i comuni scontano carenze gravissime delle dotazioni organiche. Ciò si riflette in modo evidentissimo in particolare per tre tra le funzioni fondamentali: i servizi sociali, caratterizzati dall’assenza congenita di assistenti sociali e personale amministrativo; i servizi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (da qui, le sciagurate regole sulla “qualificazione” delle stazioni appaltanti e le altrettanto esiziali disposizioni sulla centralizzazione nelle centrali); la gestione delle competenze in materia di urbanistica ed edilizia.

Sono tre funzioni vitali per la vita dei cittadini, lasciate abbandonate a se stesse, mentre invece i comuni non lesinano mai in spese e strutture per contributi, manifestazioni, sagre varie.

E tale stato di degrado organizzativo resta senza rimedio. Il Conto annuale del personale mostra che tra fine 2023 e fine 2024 i comuni hanno assunto appena circa 3.300 persone in più. Il problema, quindi, della desertificazione delle figure tecniche resta in tutta la sua gravità.

D’altra parte, perchè un ingegnere, un architetto, un urbanista, dovrebbe scegliere di fossilizzarsi in strutture tecniche locali fatiscenti, disorganizzate, prive di mezzi e di uomini e, per di più, con trattamenti economici ormai largamente non concorrenziali rispetto al mercato dei comuni di maggiori dimensioni, ma in particolare delle PA centrali e regionali e, soprattutto, del privato?

E’ il problema della cosiddetta “attrattività”, che viene solo posto, ma al quale non si dà nessuna soluzione.

Al contrario, come Palazzo Spada, si accetta la realtà dei fatti e si postulano formule che, pur di “buon senso”, appaiono più esoterismo che buona organizzazione, come “non rileva che i responsabili facciano capo a un medesimo settore comunale e quindi a uno stesso dirigente, né, tantomeno, che il dirigente in questione e il responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica collaborino nell’ambito della commissione edilizia, poiché ciò che conta è la divaricazione oggettiva dell’attività e non quella soggettiva degli organi”.

Ma, poi: l’articolo 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 dispone espressamente che le regioni possano delegare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio “per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”.

Allora, stando così le cose, per quale misterioso motivo le regioni delegano tali funzioni ad enti di piccole dimensioni, con le “evidenti difficoltà organizzative” di cui parla il Consiglio di Stato? Che senso ha, sul piano logico, prima che giuridico, scatenare i problemi operativi affrontati dalla sentenza in commento, attribuendo deleghe ad enti manifestamente non in grado di svolgerle correttamente?

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te