Diritto allo studio dei disabili: l’assurdo vincolo alle risorse disponibili

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 12/08/2024 n. 07089, secondo la quale un comune può assicurare all’alunno disabile il sostegno solo entro i limiti delle proprie risorse è da considerare erronea per chiaro contrasto con principi costituzionali evidenti.  Secondo Palazzo Spada, in linea col Tar in primo grado, il piano educativo individuale formulato…

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La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 12/08/2024 n. 07089, secondo la quale un comune può assicurare all’alunno disabile il sostegno solo entro i limiti delle proprie risorse è da considerare erronea per chiaro contrasto con principi costituzionali evidenti. 

Secondo Palazzo Spada, in linea col Tar in primo grado, il piano educativo individuale formulato dall’istituzione scolastica, sebbene determini i modi e le risorse necessarie per una completa assistenza all’alunno disabile non è vincolante. Del resto, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera d), del d.lgs 66/2017, si tratta solo di una proposta, che il comune può far propria o meno.

Infatti, spiega Palazzo Spada, il comune cui pervenga la richiesta di assegnazione di ore di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del d.lgs 66/2017 “nei limiti delle risorse disponibili gli interventi necessari per garantire l’assistenza di loro competenza, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui al comma 5-bis”. Sicchè, “residua in capo all’Amministrazione comunale un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica: le concrete modalità di conformazione della prestazione risentono, da un lato, del limite complessivo delle risorse disponibili (beninteso, limite operante rispetto all’insieme complessivo delle misure richieste) e, dall’altro, delle specifiche modalità attuative nonché degli standard qualitativi previsti dal menzionato Accordo in sede di Conferenza unificata”.

Insomma, secondo questa chiave di lettura non sono le risorse a doversi adeguare ai fabbisogni delle persone con disabilità, bensì gli strumenti di sostegno ai disabili debbono scontare decisioni discrezionali sulle risorse finanziarie che si ritenga di dover destinare a tale scopo.

Tale modo di considerare la disciplina normativa si pone in contrasto frontale con le statuizioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza 275/2016. La Consulta, su una questione analoga, riferita ad una legge regionale, ha avuto modo di sancire che “Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili”.

L’impostazione della Corte Costituzionale è diametralmente opposta. Se i diritti in gioco sono incomprimibili, e quello allo studio dei disabili è garantito dagli articoli 2, 3, 34 e 38 della Costituzione, non è possibile condizionarli ad una verifica della loro “sostenibilità economica”. Al contrario, è la misura necessaria alla piena esplicazione dei diritti a dover indicare alle PA quali siano le “risorse disponibili” da destinare al loro soddisfacimento, eventualmente manovrando riadeguando altre voci del bilancio.

I comuni non sono certo enti dotati di una finanza ricca. E’, tuttavia, verificato e verificabile che la loro attenzione alla spesa per i servizi sociali sia tutt’altro che alta. Basti pensare alla cronica e gravissima carenza di assistenti sociali, cui ha cercato, senza troppo successo, di rimediare il Legislatore, finanziando una serie di assunzioni rimaste per lo più al palo.

Sebbene i bilanci locali siano afflitti da molti problemi, non pare che gli enti ragionino in termini di priorità, connessi appunto ai diritti incomprimibili. L’entità delle spese per incarichi a direttori generali, dirigenti a contratto, consulenti, uffici stampa e comunicazione, esenzioni vastissime dal pagamento di tasse di ogni genere, erogazione incontrollata di contributi e benefici a enti, organizzazione di sagre e manifestazioni sostanzialmente autoreferenziali, è enorme, certamente sproporzionata esattamente alle difficoltà economiche. Aggiungendo la scarsissima attenzione all’acquisizione delle entrate, il problema dell’adeguatezza delle risorse da destinare ai diritti incomprimibili è sostanzialmente autoprodotto.

La Consulta, nella sentenza 275/2016, afferma ancora che “il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali” sicchè “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

L’interpretazione diametralmente inconciliabile offerta, invece, dal Consiglio di Stato vanifica del tutto il dovere di erogare i servizi connessi ai diritti delle persone.

Se i servizi di sostegno ai disabili sono la garanzia concreta del modo con cui si assicura l’esercizio dei diritti allo studio ed all’integrazione dei disabili, la “discrezionalità” degli enti non destinare le risorse allo scopo non può certo assurgere a valore assoluto.

Il Pei non è vincolante? Certamente no. Ma, è pieno onere dell’ente locale motivare in modo molto profondo le ragioni in base alle quali ritiene di non poter accogliere la proposta di ore di sostegno ivi contenute, con riferimento alla ponderazione tra risorse disponibili e concreto esercizio dei diritti della persona. Una motivazione che dovrebbe dimostrare la totale ed assoluta indisponibilità del bilancio a finanziare le ore richieste, tale da rendere impossibile manovre compensative tra tutte le possibili voci di spesa.

La tautologia dell’assenza di disponibilità, sostenuta dal Consiglio di Stato, finisce per vanificare totalmente i valori costituzionali, fornendo agile metodo per eludere i doveri di erogazione di servizi efficienti o quanto meno sufficienti alle necessità dei singoli.

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