La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, dell’8 ottobre 2025, n. 7911 riguarda la individuazione dell’atto finale dei concorsi pubblici e sulla necessità o meno di impugnare immediatamente un bando di concorso che non preveda espressamente e direttamente i titoli di accesso alla procedura concorrenziale, rinviando alla normativa generale.
In materia di pubblici concorsi, deve ritenersi che l’atto finale è costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, e che pertanto l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente incidere su un atto – quale la graduatoria – ormai divenuto inoppugnabile.
In merito, sussiste la necessità di impugnare l’atto finale, a seguito dell’impugnazione dell’atto preparatorio, nel caso in cui l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza diretta e necessaria perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale, pena l’improcedibilità del primo ricorso.
In tal caso infatti, anche se l’atto finale sia affetto da illegittimità derivata dall’atto presupposto, i suoi vizi devono comunque essere fatti valere mediante impugnazione, in mancanza della quale esso deve considerarsi consolidato e, pertanto, produttivo di effetti, non potendosi configurare un effetto espansivo della caducazione dell’atto preparatorio rispetto a quello finale (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 10 maggio 2010 n. 2766).
In tal caso, infatti, anche se l’atto finale sia affetto da illegittimità derivata dall’atto presupposto, i suoi vizi devono comunque essere fatti valere mediante impugnazione, in mancanza della quale esso deve considerarsi consolidato e, pertanto, produttivo di effetti, non potendosi configurare un effetto espansivo della caducazione dell’atto preparatorio rispetto a quello finale.
Nel caso di concorso pubblico, l’impugnazione di un verbale recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, non esime il ricorrente ad impugnare – a pena d’improcedibilità del primo ricorso – anche l’atto di approvazione della graduatoria finale. Quest’ultimo atto, infatti, non si pone, rispetto al verbale, in rapporto di consequenzialità immediata e diretta, in quanto comporta una valutazione più generale che tiene conto degli interessi di tutti i concorrenti, risolvendosi in un riscontro della legittimità di tutta la procedura concorsuale e producendo l’effetto costitutivo di formazione della graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice. Essa costituisce un provvedimento di natura costitutiva conclusivo del procedimento di concorso, mediante il quale l’amministrazione fa proprio l’operato della Commissione giudicatrice.
In materia di pubblici concorsi (nella specie, si trattava del concorso ordinario per il personale docente indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, per la classe A-01 (ex 28/A) – “Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado per la Lombardia”), deve ritenersi che non sussista l’onere di immediata impugnazione del bando, nel caso in cui il medesimo bando non preveda, in modo diretto e immediato, i titoli di accesso al concorso, ma rinvii alla normativa generale, consentendo quindi, sostanzialmente, l’impugnazione del solo provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale.
