La legge di bilancio 2023 (L. 297/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”) introduce una nuova fattispecie di esenzione dall’imposta municipale propria (Imu). In particolare, il comma 81 dell’articolo 1 inserisce una nuova lettera g-bis all’articolo 1, comma 759, della L. 160/2019 riguardante “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.
Si tratta di una previsione che si pone in controtendenza rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in considerazione del carattere patrimoniale dell’Imu, la considera applicabile anche sugli immobili dei quali il possessore non abbia la disponibilità effettiva. Su questa base, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l’imposta deve essere versata da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, anche se il bene è occupato abusivamente da soggetti terzi.
La norma in commento, ovviamente, è destinata a mutare profondamente il contesto, anche se, in quanto norma di esenzione, dovrà essere oggetto di interpretazione restrittiva e quindi non estensibile ad altre fattispecie analoghe.
Essa, tuttavia, non prevede un’esenzione automatica per tutti gli immobili occupati abusivamente, in quanto la limita solo a quelli “ non utilizzabili né disponibili”, aprendo in tal modo a questioni di fatto che certamente potranno essere foriere di contenzioso (si pensi agli immobili occupati solo parzialmente e per i quali residui qualche forma di utilizzabilità ì, per i quali ci si chiede se l’Imu sia dovuta pro quota).
Il secondo requisito per concretizzare il diritto alla detassazione riguarda l’esistenza di una denuncia o la pendenza di un’azione giudiziaria penale relativamente all’occupazione dell’immobile. La norma richiama in modo espresso gli articoli 614, secondo comma (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici) del Codice penale, ma detta poi una clausola di chiusura che comprende anche altre eventuali fattispecie di reato che contemplino come elemento oggettivo l’occupazione di un immobile. Dal tenore letterale sembrerebbe che il diritto all’esenzione si concretizzi anche solo a seguito della presentazione della denuncia, senza che ad essa debba necessariamente conseguire l’avvio della conseguente azione giudiziaria. Da chiarire, invece, la portata di un’eventuale provvedimento di archiviazione, laddove ad esso non consegua il rilascio dell’immobile.
Infine, la norma prevede che il soggetto passivo comunichi al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione. Secondo i primi commentatori, la comunicazione sarebbe condicio sine qua non della detassazione, dal che dovrebbe desumersi che in mancanza l’imposta resta dovuta.
Resta da capire se, laddove il termine per l’emanazione del prescritto decreto ministeriale (2 marzo 2023, non perentorio) non sia rispettato, l’esenzione spetti comunque retroattivamente, a seguito della presentazione della comunicazione, a decorrere dalla data di inizio dell’occupazione (o di presentazione della denuncia), perché ovviamente a partire dalla data di entrata in vigore della norma.
Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dalla nuova fattispecie di esenzione, il comma 82 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo saranno definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
