Con la FAQ 58 la Commissione Arconet ha chiarito le modalità applicative dell’art. 187, comma 2, del TUEL laddove prevede la “facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.
Come si rappresenta l’applicazione di tale norma nell’allegato a/1 del rendiconto di gestione concernente “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”? L’eventuale importo negativo iscritto nella colonna d) della riga riguardante il FCDE rappresenta la quota che può essere svincolata per finanziare l’accantonamento stanziato nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (l’esercizio X+1).
Tale quota è registrata tra gli “altri accantonamenti”, con il segno positivo nelle colonne d) ed e). L’utilizzo effettivo, in parte o per l’intero importo, della quota del FCDE svincolata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X al fine di finanziare il FCDE stanziato nell’esercizio X+1 del bilancio di previsione, richiede una successiva delibera di variazione del bilancio.
Al riguardo, l’ente deve operare, nel rispetto del principio generale della prudenza, in considerazione della propria situazione finanziaria. Se entro la fine dell’esercizio X+1 la variazione di bilancio non è formalmente deliberata, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio X risulterà non utilizzata e dovrà essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X+1.
L’utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione è soggetto ai limiti previsti per gli enti in disavanzo, dall’articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.
Infine, la FAQ (che riporta anche degli esempi numerici) ricorda che il risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre è definitivamente accertato con l’approvazione del rendiconto e non può essere modificato nel corso dell’esercizio, rideterminando l’importo del FCDE ivi accantonato attraverso ulteriori svincoli rispetto a quelli definiti in sede di approvazione del rendiconto.
