Federalismo fiscale, cambia poco 

Le prime bozze dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale (anticipate da Il Sole 24Ore) non sembrano annunciare grandi rivoluzioni nel panorama dei tributi locali. Sul versante dei Comuni, c’è poco più che un intervento di manutenzione ordinaria, che non tocca nemmeno di striscio i nodi cruciali del sistema, ovvero l’esenzione Imu delle abitazioni principali…

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Le prime bozze dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale (anticipate da Il Sole 24Ore) non sembrano annunciare grandi rivoluzioni nel panorama dei tributi locali.

Sul versante dei Comuni, c’è poco più che un intervento di manutenzione ordinaria, che non tocca nemmeno di striscio i nodi cruciali del sistema, ovvero l’esenzione Imu delle abitazioni principali e la devoluzione allo Stato del gettito dei fabbricati produttivi fino a concorrenza dell’aliquota base. Storture che rendono irrazionale l’intero sistema di perequazione e che paiono destinate a rimanere tali.

Qualcosa (ma poco) in più per province e città metropolitane: in tal caso, viene nuovamente prefigurata l’istituzione di una compartecipazione all’Irpef, che sostituirebbe il gettito derivante dall’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, rispetto alla quale gli enti potrebbero solo decidere di aumentare l’aliquota base (fissata al 12,5%) in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, incamerandone i proventi.

Per le città metropolitane, inoltre, verrebbe introdotta la possibilità di istituire, con regolamento, un tributo o un’addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri imbarcati sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all’interno del proprio territorio, nonché sui diritti di imbarco. 

Anche sulla estensione agli enti locali della possibilità di introdurre fattispecie autonome di definizione agevolata sono previsti numerosi paletti. In particolare, esse:

1) potranno essere previste solo per esigenze straordinarie al fine di evitare di compromettere l’ordinaria attività di riscossione e limitate a casi eccezionali;

2) dovranno riferirsi a periodi di tempo circoscritti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento istitutivo;

3) non dovranno prevedere in alcun caso la rinuncia completa al credito da parte dell’ente territoriale.

In pratica, che si aspettava tante sanatorie a livello locale resterà deluso.

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