Il recente D.M. 25 luglio 2023, nel modificare l’allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011, interviene anche sulle modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare, l’rt. 2, lett. i) novella l’esempio 5 allegato al principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria nella parte in cui prevedeva che, a regime, il fcde dovesse essere determinato sulla base della media semplice degli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente. Ora si dispone invce che, come accaduto nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, si possa considerare anche la media ponderata secondi i pesi indicati. In pratica, si può prendere a riferimento:
a. la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
b. il rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:
incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
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Accertamenti esercizio X
In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.
La scelta compete al responsabile finanziario dell’ente, che deve indicarne la motivazione.
