Il comma 660 della L. 199/2025 ha modificato il punto 5.4.9 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 18/2011, riguardante le modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato a fronte di spese attivate ma non ancora impegnate.
Si tratta di una disciplina che deroga alla regola generale secondo cui il FPV si crea solo quando, a fronte di un’entrata accertata, è sorta un’obbligazione giuridicamente perfezionata (impegno) ma non ancora esigibile.
Per i lavori di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti, le risorse sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) l’intervento risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici;
c) le spese previste nel quadro economico siano state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), siano state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Nel nuovo quadro delineato dal D. Lgs. 36/2023, che ha elevato la soglia per l’affidamento diretto dei lavori a 150.000 euro, tale disciplina derogatoria non si applicava più per gli interventi di importo più basso (che sono molto numerosi, specie nei piccoli comuni). Da qui il correttivo introdotto dall’ultima manovra, la quale ha stabilito che, in questi casi, per creare il FPV occorre che sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
La nuova previsione però ha posto un dubbio interpretativo: non era chiaro se essa riguardasse (come nelle intenzioni del legislatore) solo le opere fino a 150.000 euro passibili di affidamento diretto, ovvero (come formalmente risulta dal tenore letterale della norma) anche le procedure negoziate che hanno soglie ben più elevate.
La Commissione Arconet, con la recente faq 57, ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai contratti di importo inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia. Al riguardo, si richiama anche la deliberazione n. 12/2026/PAR della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.
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E’, tuttavia, da evidenziare come le indicazioni di Arconet e della Sezione Sicilia della Corte dei conti appaiono tutt’altro che persuasive. (Lo)
