Giunta comunale incompetente ad esprimere indirizzi al Rup su sistemi e criteri di gara da adottare

A meno che non si verta nell’ipotesi della somma urgenza, ogni affidamento diretto deve soggiacere al principio di rotazione. Ma, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 24 luglio 2025, n. 6600, che ribadisce questo scontato principio, risulta interessante con riferimento ad altri elementi di attenzione, così risolti: Con specifico riferimento al valore non…

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A meno che non si verta nell’ipotesi della somma urgenza, ogni affidamento diretto deve soggiacere al principio di rotazione.

Ma, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 24 luglio 2025, n. 6600, che ribadisce questo scontato principio, risulta interessante con riferimento ad altri elementi di attenzione, così risolti:

  1. nessun operatore economico può vantare diritto alcuno all’affidamento e, conseguentemente, sindacare nel merito le scelte della stazione appaltante relative al sistema di selezione del contraente da adottare. Pertanto, il precedente affidatario non ha alcuna posizione giuridica tutelata per pretendere che la stazione appaltante ponga in essere una procedura aperta o comunque una negoziata senza limitazioni ai partecipanti; ciò, in particolare, nel caso di specie, caratterizzato dalla gara deserta e dall’oggettiva opportunità di accelerare i tempi;
  2. le delibere di indirizzo della giunta non sono cogenti. Osserva il Consiglio di Stato che, nel caso specifico, “la Giunta si limita a dare “l’indirizzo al Responsabile del Settore/RUP competente” affinché proceda all’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un anno ulteriore”. Il Responsabile del settore, dal canto suo, in adempimento alla predetta delibera ha provveduto a indire ben due procedure, entrambe andate deserte, circostanza a fronte la scelta di optare per una soluzione differente risulta logica e coerente con i principi di economicità, efficacia e buon andamento”.

Con specifico riferimento al valore non cogente della delibera di indirizzo, se l’indicazione del Consiglio di Stato in termini generali è da considerare apprezzabile e corretta con l’ordinamento locale, che attribuisce in via esclusiva all’apparato gestionale le decisioni operative, riservando agli organi politici solo gli interventi di programmazione politico-amministrative, analizzandola più da vicino appare incompleta ed equivoca.

Infatti, Palazzo Spada, nella sostanza:

  1. ritiene legittima una delibera con la quale la giunta formuli al Rup un indirizzo in merito alle modalità di scelta del contraente;
  2. considera legittima la decisione del Rup di procedere, però, ad un affidamento diretto, ma solo perchè in precedenza il medesimo Rup ha applicato l’indirizzo espresso dalla giunta, dando vita a due gare entrambe poi andate deserte.

Tuttavia, entrambe le prese di posizione sintetizzate qui sopra sono da considerare profondamente erronee.

A ben vedere, infatti:

  1. le delibere di indirizzo della giunta non solo sono prive di forza cogente. Tale dato è scontato: poichè l’indirizzo si pone al confine tra programmazione politica ed effettiva gestione, è competenza esclusiva, poi, dell’organo competente alla gestione adottare le decisioni operative in piena autonomia ed esclusiva responsabilità, come dispone l’articolo 107 del d.lgs 267/2000, sicchè l’indirizzo costituisce solo una guida, ma non certo una strada obbligata. C’è, però, da aggiungere che le delibere di indirizzo se sono espresse in ambiti di competenza che la legge riservi in via esclusiva all’apparato amministrativo non sono solo prive di cogenza, ma sono da considerare del tutto illegittime. L’espressione di una direttiva non può essere lo strumento per violare il principio di separazione delle funzioni politico-amministrative da quelle gestionali, meno che mai quando la direttiva costituisce una chiara ingerenza in materie sottratte alla competenza della giunta, la quale – lo si ricorda – ha una competenza generale e residuale ma solo per quelle materie che la legge non riservi a consiglio, sindaco e appunto apparato amministrativo (dirigenti o responsabili di servizio o anche altri organi gestionali, nel caso di norme settoriali che attribuiscano funzioni provvedimentali a tali altri organi);
  2. il Rup ha adottato nella piena legittimità la decisione di procedere mediante affidamento diretto non perchè le due gare deserte lo legittimassero a non eseguire le direttive, ma perchè, invece, ha esercitato una propria competenza esclusiva! Infatti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera g), dell’Allegato I.2 al d.lgs 36/2023, il Rup e solo il Rup “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”.

E’, quindi, da rilevare che il Consiglio di stato giunge alla corretta conclusione della legittimità dell’affidamento diretto disposto dal Rup, ma per una strada del tutto sbagliata, teorizzando che il Rup non abbia seguito le direttive della giunta in applicazione dei principi di economicità, efficacia e buon andamento.

Lungi dal poter essere ricostruita in tal modo la fattispecie, al contrario Palazzo Spada avrebbe dovuto avvedersi dell’attribuzione espressa al Rup della competenza esclusiva di decidere i sistemi di affidamento ed i criteri di gara, nonchè della configurazione delle competenze della giunta, tale da impedirle di intervenire, anche con indirizzi, in materie che la legge attribuisca espressamente ad altri organi.

Il Consiglio di Stato, in conclusione, avrebbe dovuto rilevare non tanto e non solo la non cogenza della delibera con la quale la giunta aveva espresso al Rup l’indirizzo di procedere con sistemi aperti, ma avrebbe, invece, dovuto accertare la manifesta illegittimità di tale delibera, per violazione delle leggi sul riparto delle competenze tra giunta e Rup, come ricostruite sopra, alla luce delle norme richiamate.

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