I “parerifici” come ultima spiaggia degli enti per provare a sostenere tesi e gestioni contrarie a legge

Occorreva l’intervento del Viminale per comprendere che il termine di 20 giorni per il deposito del rendiconto è inderogabile anche se i consiglieri lo accettano? Il Ministero dell’interno che viene chiamato ad esprimere un parere sulla legittimità della riduzione del termine di 20 giorni per la presentazione del rendiconto, fondata sul consenso espresso dai consiglieri…

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Occorreva l’intervento del Viminale per comprendere che il termine di 20 giorni per il deposito del rendiconto è inderogabile anche se i consiglieri lo accettano?

Il Ministero dell’interno che viene chiamato ad esprimere un parere sulla legittimità della riduzione del termine di 20 giorni per la presentazione del rendiconto, fondata sul consenso espresso dai consiglieri è rivelatore dei tantissimi mali che funestano i comuni (altro che “sindaco d’Italia). Proviamo ad evidenziare alcune delle molteplici distorsioni indirettamente evidenziate dal parere:

  1. la tendenza dei comuni ad utilizzare uno dei tanti “parerifici” esistenti, allo scopo di trovarne almeno uno che dia, anche solo parzialmente, ragione alle proprie posizioni preconcette, per quanto insostenibili. Tendenza amplificata dall’esiziale abolizione dei controlli preventivi di legittimità;
  2. la ricerca costante della “deroga” o della “disapplicazione” o dell’applicazione “utilitaristica” delle leggi. Manca quasi totalmente l’idea che i comuni sono enti appartenenti comunque alla sfera dell’amministrazione esecutiva, per quanto rappresentativi di una popolazione, e dunque tenuti a rispettare le leggi, senza nessun potere di modificarle, derogarle o disapplicarle a piacimento. Da qui la “regolamentite”: la persuasione che con regolamenti gli enti possano modificare e stravolgere disposizioni normative, malattia che va diffondendosi anche verso le ordinanze sindacali. Anche in questo caso, l’assenza di controlli preventivi è solo ed esclusivamente una sciagura;
  3. l’idea che le norme non dispongano precetti tassativi e valevoli sempre e comunque, ma possano essere oggetto di una “negoziazione”, per cui anche se, come nel caso di specie, si prevede un termine, l’intesa tra consiglieri possa bastare a violare la previsione normativa. Questa tendenza a “negoziare” le norme è la fonte dei tantissimi, enormi problemi, connessi alla gestione del patrimonio immobiliare, della programmazione urbanistica, della gestione dell’edilizia, della programmazione degli assetti produttivi, gravissimi falle degli enti locali;
  4. la convinzione che anche indirizzi giurisprudenziali assestati e sorretti, come nel caso di specie, da principi costituzionali (la garanzia della pienezza e libertà del mandato consiliare) non contino, bastando appunto un parere da chiunque espresso che si spera vada nel senso del richiedente;
  5. l’ulteriore convinzione che il rendiconto, in fondo, non serva a molto. Del resto, che i consigli comunali approvino letteralmente alla cieca i bilanci di previsione e soprattutto i rendiconti. non è solo una sensazione. Eppure, il consiglio disporrebbe della fondamentale funzione di controllo degli esiti della gestione. Quale fonte migliore e, per altro, veritiera, vi sarebbe del rendiconto, anche per evidenziare all’elettorato i risultati operativi concreti e le criticità?

La vicenda di questo parere richiesto al Viminale è un deprimente spaccato della realtà concreta di un modello, quello dei comuni, sempre più lontano dall’efficienza.

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