Il regolamento è un atto fondamentale e la determinazione del numero massimo delle concessioni di durata infraquadriennale attiene ad una funzione di programmazione politica di dettaglio, appropriata all’attività della giunta?
Secondo la sentenza del Consiglio di Statoì, Sezione VII, 21/08/2025 n. 07096 è così. Ma, non appare del tutto convincente. Bisogna intendersi sul concetto di “atti fondamentali” e “ordinaria amministrazione”.
Un atto fondamentale è lo statuto, come lo è il Documento unico di programmazione e il conseguente bilancio di previsione.
Lasciando da parte lo statuto, che non scende nella disciplina dei servizi, è con Dup e bilancio di previsione che si forma la programmazione strategica e sono non a caso allegati i programmi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
La giunta, allora, a quel punto può intervenire con una programmazione operativa di maggior dettaglio, se necessario.
In secondo luogo, attiene all’ordinaria amministrazione l’esecuzione delle previsioni degli atti fondamentali, come anche di regolamenti disposti dal consiglio.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento sostiene che un regolamento,, in quanto “atto fondamentale” può “demandare” alla giunta la fissazione del numero massimo delle concessioni: “È evidente che una competenza esclusiva del Consiglio a disciplinare il numero e la durata delle concessioni potrebbe essere rinvenuta solo ove queste ultime, come dispone la legge, non siano state espressamente disciplinate in un atto fondamentale, come invece è avvenuto nel caso di specie, stante la vigenza della norma regolamentare”.
C’è, però, un problema: i regolamenti non possono intervenire sul tema della determinazione delle competenze ripartite tra consiglio e giunta. Infatti, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, sono attribuite in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato le materie concernenti “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
Dunque, un regolamento non può disporre in tema di “organi di governo” e conseguentemente delle competenze di essi.
Il consiglio, quindi, non può, quindi, disporre delle sue prerogative e “demandare” competenze proprie alla giunta: l’epoca delle deleghe consiliari alla giunta è finita con la legge 142/1990.
Pertanto, un regolamento sulle concessioni che “demandi” alla giunta la determinazione del numero massimo delle concessioni appare a ben vedere illegittimo, contrariamente a quanto ritenuto da Palazzo Spada.
Semmai, è col Dup col bilancio e connessi allegati che il consiglio può e deve definire criteri generali anche per definire a seconda delle circostanze e della natura delle concessioni, minimi o massimi che possano essere specificati dalla giunta con atti definibili di ordinaria amministrazione.
