La deliberazione n. 96/2025 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo del Molise torna sul tema dei residui attivi di dubbia e/o difficile esazione.
Correttamente, la pronuncia evidenzia che il controllo che l’ente deve operare, quanto al loro mantenimento, in sede di riaccertamento ordinario ha caratura sostanziale e non solo formale, dovendosi accertare l’effettiva possibilità di riscuotere il credito e l’effettivo obbligo di pagare il debito.
Il rispetto dell’articolo 228, comma 3, Dlgs 267/2000 postula che l’ente deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dei residui attivi e le ragioni della loro mancata riscossione. Secondo i giudici, se il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio.
Su questo punto, però, qualche dubbio si pone: se il credito non è più esistente esso deve essere stralciato dalle scritture, sia finanziarie che patrimoniali.
Diverso il caso in cui l’ente decida di limitarsi allo stralcio dal conto del bilancio, fattispecie che però corrisponde ad una semplice facoltà cui fa da contraltare l’obbligo di conservare il credito nell’attivo. Ma si tratta, appunto, di una facoltà che presuppone una netta distinzione fra riscuotibilità ed esistenza del credito.
Ossia, il credito può essere stralciato dalla contabilità finanziaria se le probabilità di riscossione a breve sono basse o addirittura nulle, ma la ragioni su cui esso si fonda sono ancora sussistenti e non è maturata la prescrizione.
Tuttavia, la Corte dei conti interpreta questa facoltà come un obbligo, perdendo così di vista la necessità di mantenere una sincronia fra i diversi sistemi contabili. In altre parole, lo stato patrimoniale non può diventare il cimitero dei crediti estinti, ma solo il luogo contabile nel quale mantenere traccia di tutte le posizioni creditorie aperte, anche se incagliate.
