Ritorno per il 2025 al carattere facoltativo del ricorso alla mobilità volontaria prima della indizione dei concorsi e/o dello scorrimento delle graduatorie e raddoppio, quindi entro il tetto di 2 anni, del termine per il conferimento di incarichi dirigenziali a titolo gratuito ai pensionati. Sono queste le principali novità apportate dal Senato in prima lettura al testo del d.l. n. 202/2024, cd milleprororoghe 2025. E’ confermata la esclusione fino al 30 aprile della maturazione di responsabilità amministrativa nei casi di colpa grave.
Sul testo approvato dal Senato il Governo apporrà alla Camera la fiducia, come ha già fatto peraltro nell’altro ramo del Parlamento, così da consentire la sua approvazione entro la scadenza del 25 febbraio. Da qui la facile previsione che il testo approvato dal Senato sarà quello definitivo.
LA FACOLTATIVITA’ DELLA MOBILITA’ VOLONTARIA
Per tutto il 2025, come già disposto fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni pubbliche non sono obbligate a svolgere la procedura di mobilità volontaria prima di dare corso ad una assunzione a tempo indeterminato, sia tramite indizione di un concorso pubblico che tramite scorrimento di una graduatoria propria o di altro ente che, occorre aggiungere, anche prima della utilizzazione dell’albo di idonei. Sulla base di questa disposizione, la scelta della indizione delle procedure di mobilità volontaria prima di effettuare assunzioni a tempo indeterminato torna ad essere facoltativa.
La mobilità volontaria è inoltre resa facoltativa in via permanente prima delle stabilizzazioni del personale precario disposte ai sensi delle previsioni dettate dal d.l. n. 44/2023.
Si ipotizza una riforma della disciplina sul vincolo del ricorso alla mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni con l’emanando decreto legge sul reclutamento, la organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
GLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DIRETTIVI A TITOLO GRATUITO AI PENSIONATI
Le PA possono conferire a titolo gratuito incarichi dirigenziali o direttivi a pensionati per un periodo massimo di 2 anni. Tali incarichi non possono essere né rinnovati né prorogati e non vi sono distinzioni tra ex dipendenti della stessa o di un’altra pubblica amministrazione o rispetto ad ex dipendenti o dirigenti di aziende private. La disposizione modifica il quarto periodo dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, che prevedeva tale possibilità limitatamente ad 1 solo anno.
La disposizione si inserisce in un insieme di previsioni per le quali i pensionati possono essere destinatari, limitatamente alla attuazione di interventi PNRR, di incarichi di supporto al Rup, possono essere assunti come vertici degli uffici di staff degli organi politici e possono essere trattenuti in servizio fino al compimento della età di 70 anni nel tetto del 10% delle capacità assunzionali. Ricordiamo che i pensionati non possono essere destinatari di incarichi di consulenza o di studio, salvo che a titolo gratuito.
LE ALTRE DISPOSIZIONI
Sono modificati i termini della prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a) e ai soggetti (lettera b) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di cococo o assimilati. Si dispone il differimento al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle PA, esclude l’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora
E’ confermato che fino al 30 aprile 2025 la responsabilità amministrativa contabile matura solamente in caso di dolo, con esclusione della colpa grave.
LA TABELLA RIASSUNTIVA
| Articolo e comma | Oggetto | Sintesi del contenuto |
| 1 c. 1 | Autorizzazioni alle assunzioni | Le autorizzazioni date con DPCM alle assunzioni nelle amministrazioni statali valgono fino a 3 anni ed alla scadenza non possono essere prorogate. Quelle relative ad annualità precedenti il 2025 che giungono a scadenza al 31 dicembre 2024 sono esercitate entro il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate |
| 1 c. 2 | Prescrizione termini previdenziali | I termini prescrizionali dei contributi pensionistici di cui all’articolo 3 della legge n. 335/1995 sono prolungati di 1 anno sia per i dipendenti pubblici sia per i collaboratori coordinati e continuativi |
| 1 c. 3 | Sanzioni per i contributi previdenziali | I termini per la non applicazione delle sanzioni previdenziali per le PA di cui al comma 4 del dl n. 228/2021 sono prolungati di 1 anno, fino al 31.12.2025 |
| 1 c. 9 | Responsabilità erariale | La responsabilità erariale si produce solo nei casi di dolo per i fatti accaduti o che accadranno fino al 30 aprile 2025, con una modifica all’articolo 21 del d.l. n. 76/2020 |
| 1 c. 10 bis | Facoltatività della mobilità volontaria nel 2025 | Anche per il 2025 il ricorso alla mobilità volontaria è facoltativo prima della indizione di concorsi pubblici e/o dello scorrimento di graduatorie |
| 1 c. 10 septies | Incarichi dirigenziali e direttivi a pensionati | La durata massima degli incarichi dirigenziali e direttivi conferiti a titolo gratuito a pensionati viene fissata in 2 anni e non più ad 1. |
| 1 c. 10 decies | Facoltatività della mobilità volontaria prima delle stabilizzazioni | Prima di dare corso da parte delle regioni e degli enti locali della stabilizzazione di cui al d.l. n. 44/2023 (personale assunto con concorso che matura 3 anni di anzianità, ivi compresi i precari per il terremoto nell’Italia centrale) non si deve fino al 31.12.2026 dare corso in via preventiva alla mobilità volontaria |
| 3 c. 10 bis | Assunzioni nella regione Molise | Per i primi 6 mesi del 2025 può effettuare assunzioni anche se non ha approvato i documenti contabili |
| 10 bis | Possibilità di riassunzione dei dipendenti interessati da procedimenti penali | Viene fornita la lettura autentica della norma che consente la riassunzione dei dipendenti sospesi o collocati in quiescenza a seguito di procedimenti penali concluso con il proscioglimento |
