Per Anac un incarico dirigenziale successivo ad una sentenza di condanna in primo grado ad un anno di reclusione deve essere considerato nullo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 39/2013, anche se i fatti sono riferiti allo svolgimento di un precedente incarico dirigenziale differente da quello rivestito quando la condanna è pronunciata
Si ricade, infatti, nell’ipotesi di inconferibilità e gli incarichi dirigenziali conferiti successivamente all’emissione di una causa di inconferibilità, per l’Anac sono equiparati a quelli precedenti.
Nel periodo – corrispondente a due anni – il dirigente interessato non può essere preposto alla direzione di strutture con poteri gestionali, ma può ricevere esclusivamente incarichi privi di funzioni di amministrazione e collocati al di fuori delle aree di rischio considerate più sensibili dal legislatore (gestione delle risorse finanziarie, contratti pubblici, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati, incarichi di vigilanza o controllo). In sostanza, simile situazione di inconferibilità impone di affidare al dirigente solo funzioni di studio o ricerca.
