Incongruenze del parere dei revisori sulle variazioni d’urgenza dato solo al consiglio

La Commissione Arconet, nella riunione dello scorso 27 maggio, ha affrontato il tema delle variazioni di bilancio. Fra i temi attenzionati anche quello sulla tempistica di acquisizione del parere dei revisori sulle variazioni deliberate in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel.  La Commissione ha rilevato che le motivazioni di urgenza che…

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La Commissione Arconet, nella riunione dello scorso 27 maggio, ha affrontato il tema delle variazioni di bilancio. Fra i temi attenzionati anche quello sulla tempistica di acquisizione del parere dei revisori sulle variazioni deliberate in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Tuel. 

La Commissione ha rilevato che le motivazioni di urgenza che determinano la necessità dell’intervento sostitutivo del Consiglio non sono coerenti con i tempi richiesti per il parere dell’organo di revisione se reso in occasione della delibera di Giunta e di conseguenza ha ritenuto che il parere debba essere reso in occasione della ratifica consiliare. 

Questa indicazione spariglia le carte rispetto alla prassi prevalente, anche se la questione è sempre stata molto dibattuta anche a livello di giurisprudenza contabile (come Arconet correttamente ricorda). Finora, però, era prevalsa nettamente la tesi contraria, sostenuta anche dal CNDCEC e sia pure con qualche sporadica pronuncia in senso contrario. 

La questione non è puramente teorica (potremmo discutere a lungo sul significato delle parole utilizzate dal legislatore e sui massimi sistemi), ma essenzialmente pratica. Che cosa accadrebbe, ad esempio, se in sede di ratifica i revisori si esprimessero negativamente o rilevassero l’assenza dei presupposti di urgenza? 

In tali casi, i consigli si troverebbero di fronte al dilemma o di ignorare il parere (non vincolante ma comunque rilevante) o di vanificare obbligazioni già assunte in capo all’ente. 

Da qui l’opportunità di anticipare il vaglio al momento del primo provvedimento, per quanto sia comprensibile l’esigenza, sottolineata da Arconet, di conciliare questo passaggio con la necessità di ottimizzare i tempi (anche se questo argomento da solo è molto debole). 

Il tema, quindi, merita di essere affrontato in modo un po’ più strutturato e forse a livello normativo, in modo da fornire agli operatori un quadro di regole chiare ed evitare contrasti fra gli organi dello stesso ente.

La disciplina del citato art. 175 (la norma più assurdamente complicata dell’intero Tuel) peraltro andrebbe interamente rivista per ridurre il numero e la complessità delle variazioni, in un quadro di auspicabile (ma al momento apparentemente irrealizzabile) semplificazione della contabilità finanziaria. 

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