Irrazionali regole meccanicistiche per conservare o cancellare i residui attivi

La perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità dei residui e, pertanto, anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più…

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La perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità dei residui e, pertanto, anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti.

L’affermazione è della Sezione regionale di controllo della Corte de conti per il Veneto che nella deliberazione n. 199/2025 torna sul tema del corretto trattamento contabile dei residui attivi vetusti. E si tratta di una affermazione pienamente condivisibile, tranne che per alcune conseguenze che ne traggono il legislatore e lo stesso giudice contabile (non solo veneto). 

In primo luogo, si continua a non comprendere come una simile valutazione possa e debba essere inquadrata in schemi rigidi legati alla sola anzianità dei residui, per cui sotto i tre anni si possono mantenere, fra i tre i cinque anni mantenere o cancellare motivando entrambe le scelte, oltre i cinque cancellare salvo casi eccezionali da motivare in modo stringente. La questione è molto più complessa e l’anzianità uno solo dei parametri da considerare

In realtà, dovrebbe essere il responsabile dell’entrata a fare questo tipo di valutazioni, che non sono standardizzabili e che non a caso nella contabilità civilistica (cui la tanto declamata accrual si ispira) vengono rimesse al prudente apprezzamento di chi redige il bilancio. Un residuo ultra-triennale della stessa tipologia può essere esigibile a Verona e non a Vibo Valentia. 

La seconda questione riguarda l’obbligo di conservare i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria nello stato patrimoniale: su questo punto l’allegato 4/2 davvero non ha senso ed è del tutto irragionevole avere due binari diversi e divergenti, con conseguente necessità di riconciliare le scritture (e di ripescare i residui stralciati che poi miracolosamente vengono riscossi). Se un credito è inesigibile lo è sia se osservato da una prospettiva, che se osservato dall’altra. 

Posto che abbia senso tenere due contabilità diverse, esse dovrebbero almeno convergere quando non vi sono ragioni strutturali che lo impediscano (e qui non vi sono). Da questo punto di vista (e solo da questo), speriamo nell’accrual. 

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