La bozza di contratto nazionale per il triennio 2025/2027

Si prevede che entro il mese di luglio sia stipulata la preintesa per il CCNL 2025/2027 del personale delle funzioni locali e regionali, così da consentire la firma definitiva tra i mesi di ottobre e novembre. Avremmo così per la prima volta per il personale dipendente degli enti locali l’entrata in vigore nel corso dell’anno di…

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Si prevede che entro il mese di luglio sia stipulata la preintesa per il CCNL 2025/2027 del personale delle funzioni locali e regionali, così da consentire la firma definitiva tra i mesi di ottobre e novembre.

Avremmo così per la prima volta per il personale dipendente degli enti locali l’entrata in vigore nel corso dell’anno di due contratti nazionali: fino ad oggi ciò è avvenuto in queste amministrazioni solamente per i dirigenti, infatti nell’anno 2010 furono firmati il 22 febbraio ed il 3 agosto quelli, rispettivamente, del quadriennio 2006/2009, biennio economico 2006/2007 e del biennio economico 2008/2009.

Con la stipula del contratto nazionale del triennio 2025/2027 si rientra nell’ambito dei ritardi cd fisiologici. Il sommarsi dei due contratti consente un significativo aumento del trattamento economico del personale dipendente, aumento che rimane comunque al di sotto del tasso di inflazione.

Essendo il tetto percentuale degli incrementi eguale per tutti i comparti, continua a prodursi l’effetto di aumento della forbice monetaria rispetto ai dipendenti degli altri comparti.

Le amministrazioni locali dovranno quindi aumentare la propria spesa di personale per potere corrispondere gli incrementi contrattuali, il che determinerà in molte realtà l’effetto di avere una diminuzione in misura corrispondente delle capacità assunzionali, visto che peggiorerà il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti.

Occorre subito precisare che nella bozza di contratto mancano indicazioni sulla ripartizione delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal comma 674 della legge n. 199/2025, cd di bilancio 2026, nonché sulla allocazione degli aumenti contrattuali che dovranno essere pari al 5,4% del monte salari, ivi comprendendo anche gli incrementi erogati dall’anno 2025 come indennità di vacanza contrattuale, per cui gli aumenti effettivi saranno di circa il 4,5%.

La citata disposizione della legge di bilancio stabilisce che, a decorrere dall’anno 2027, saranno assegnati ai comuni 50 milioni di euro all’anno, che diventeranno 100 all’anno a partire dal 2028. Tali risorse sono finalizzate alla “progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del personale” di tali amministrazioni e dovranno essere ripartiti sulla base delle regole che saranno dettate da uno specifico decreto del Ministro dell’Interno, che dovrà applicare i “criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale” del triennio 2025/2027.

Si deve segnalare che alle trattative sta partecipando la Cgil e che si può presumere, vista anche la conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025/2027 del personale delle funzioni centrali, che essa sarà tra i firmatari del contratto nazionale, tornano così ad essere a piano titolo soggetto sindacale sia nella contrattazione decentrata sia nella informazione, che nel confronto, che nell’organismo paritetico per l’innovazione.

Le principali disposizioni nel contratto, sulla base della bozza di intesa preparata dall’Aran, sono le seguenti:

  • la sostanziale conferma delle relazioni sindacali,
  • il vincolo alla revisione del fondo nei comuni senza la dirigenza,
  • la possibilità di prevedere risorse aggiuntive per il finanziamento delle elevate qualificazioni,
  • introduzione del profilo del social media e digital manager,
  • aggiustamento delle regole sul calcolo della esperienza nelle progressioni economiche,
  • attenzione agli effetti derivanti dalla utilizzazione della intelligenza artificiale,
  • ampliamento della flessibilità oraria,
  • remunerazione della turnazione anche durante le ferie
  • cancellazione del vincolo per cui le ferie dei dipendenti neo assunti sono inferiori.

LA REVISIONE DEL FONDO NEI COMUNI SENZA LA DIRIGENZA

Per gli enti senza la dirigenza, che ricordiamo essere la parte largamente maggioritaria, sono dettate le nuove regole per la istituzione del fondo per la contrattazione decentrata a partire dall’anno 2027.

La parte stabile del fondo sarà formata dalle seguenti componenti:

  1. unico importo del fondo di parte stabile del 2026;
  2. aumento previsto dal CCNL;
  3. aumenti deliberati dagli enti ex articolo 14, comma 1 bis, d.l. n. 25/2025;
  4. RIA ed assegni ad personam dei dipendenti cessati nell’anno precedente;
  5. risorse per il finanziamento del salario accessorio dei dipendenti a tempo indeterminato nel caso in cui le loro assunzioni sono eterofinanziate;
  6. risorse aggiuntive da prevedere nel caso di aumento del personale in servizio, previsione che ricordiamo dà applicazione alle regole dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

Scompaiono quindi per il futuro le voci del riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, delle somme connesse al trasferimento di personale per decentramento di funzioni e dell’eventuale taglio del fondo per il lavoro straordinario.

La parte variabile del fondo sarà fatta dalle seguenti voci:

  1. risorse stanziate dalle amministrazioni;
  2. aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 ed aumento fino allo 0,22% del monte salari 2021 (per ambedue queste voci al netto della somma destinata al finanziamento delle elevate qualificazioni);
  3. risorse a consuntivo non utilizzate del fondo per lo straordinario;
  4. risorse previste da specifiche disposizioni di legge;
  5. risorse necessarie per il finanziamento del salario accessorio dei dipendenti a tempo determinato nel caso in cui le loro assunzioni sono eterofinanziate.

Quindi scompaiono come voci autonome l’aumento fino allo 1,2% del monte salari 1997, la quota della RIA e degli assegni ad personam dei cessati nell’anno precedente non spesi, le somme derivanti dalle sponsorizzazioni, cessioni di servizi e consulenze, i rimborsi delle notifiche effettuate per conto dell’amministrazione finanziaria, i risparmi del fondo per lo straordinario, le risorse per il trattamento accessorio del personale delle case da gioco.

Abbiamo cioè una considerevole riduzione delle voci che compongono sia la parte stabile che quella variabile del fondo, ma l’impianto rimane lo stesso.

LE ELEVATE QUALIFICAZIONI

Per l’aumento dei valori minimi delle retribuzioni di posizione delle elevate qualificazioni a fronte dell’assegnazione di compiti aggiuntivi, le amministrazioni negli enti senza la dirigenza possono prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive, che sono comprese nel tetto del salario accessorio. Non occorre che queste risorse siano finanziate dal fondo e non è prevista la contrattazione decentrata sulla utilizzazione di questa opportunità. 

A questo fine, e non più solamente per il finanziamento di aumenti della retribuzione di risultato, si possono utilizzare le quote degli incrementi fino allo 0,22% del monte salari 2018 e dell’analogo valore del monte salari 2021 destinate a questi dipendenti. Tale disposizione è utilizzabile anche negli enti in cui non erano mai state stanziate risorse per il finanziamento delle elevate qualificazioni.

Viene previsto l’aumento delle risorse che possono essere destinate a questa finalità in tutte le amministrazioni, comprese quindi quelle con la dirigenza. Viene infatti stabilito che le amministrazioni possono destinare una parte dei risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione delle capacità assunzionali al finanziamento del salario accessorio delle elevate qualificazioni. La bozza di contratto stabilisce che questa norma possa essere utilizzata entro una soglia percentuale, da fissare, della spesa sostenuta dalle singole amministrazioni per le elevate qualificazioni.

Si deve inoltre evidenziare che sono confermate la durata massima di questi incarichi di 3 anni negli enti con la dirigenza e di 5 in quelli senza la dirigenza, mentre viene previsto che il loro rinnovo possa essere disposto “con procedure semplificate”. La soglia massima della retribuzione di posizione viene confermata in 22.000 euro annui.

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