Tale documento è esplicitamente configurato come eventuale sia dall’art. 70 del TUEL che dall’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011. La presentazione della nota di aggiornamento, in particolare, non è obbligatoria se, alla data di presentazione del bilancio di previsione, non sono intervenuti eventi che determinano la necessità di modificare la programmazione dell’Ente. In tal caso, nella nota integrativa al bilancio, nel dare atto che, ai sensi dell’art. 170, comma 5, del TUEL, il bilancio di previsione è stato predisposto in coerenza con il DUP, si rappresenta che non si sono verificati eventi da rendere necessario procedere all’aggiornamento di tale documento di programmazione.
L’aggiornamento del DUP è, invece, obbligatorio a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento. Si tratta, tuttavia, di un elemento sottoposto alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
La nota, infine, costituisce un adempimento ineludibile laddove il Consiglio abbia formulato in sede di approvazione del DUP indirizzi difformi da quelli della Giunta.
In definitiva, come chiarito anche dalla “faq n. 10” di Arconet, la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
– il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
– non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato.
In generale, si ritiene che affiancare al DUP (da presentare in luglio) una nota di aggiornamento (da presentare a novembre) costituisca una evidente duplicazione e un appesantimento dell’operatività degli Enti.
Come abbiamo già evidenziato, almeno nell’attuale contesto della finanza locale, anticipare all’estate la presentazione del DUP comporta notevoli criticità, che spesso costringono le Amministrazioni a rifare il documento nell’ambito di quello che dovrebbe essere un mero aggiornamento.
In punto di stretto diritto, considerato il carattere non perentorio dei termini di presentazione, non parrebbe vietato strutturare l’iter della programmazione accorpando il DUP e la nota di aggiornamento in un unico documento, da presentare unitamente al bilancio di previsione. Tuttavia, la Corte dei Conti, in sede di controllo ha spesso rilevato la tardiva presentazione del DUP e la mancanza della nota di aggiornamento, che quindi si configura come una circostanza che deve essere oggetto di motivazione.
Diversa è la situazione degli Enti che, quando il Consiglio è stato rinnovato, fanno slittare avanti nel tempo l’iter della programmazione. In tali casi, si pone il dubbio se possa essere direttamente messa in discussione la nota di aggiornamento ovvero se occorra approvare prima il DUP e successivamente la nota di aggiornamento.
Ad avviso di chi scrive, si ritiene più plausibile la prima tesi, per cui la nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Ciò, peraltro, vale sempre, dato che lo schema di nota di aggiornamento, se presentato, si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.
La nota deve essere approvata dalla Giunta unitamente all’approvazione dello schema del bilancio di previsione. Invece, il Consiglio può approvarla successivamente e può anche farlo con lo stesso atto, salvaguardando solo l’ordine logico fra i due documenti, dato che il DUP precede il bilancio e ne rappresenta il presupposto.
Ricordiamo infine che, in base al D.L. n. 113/2016, la presentazione della nota e dello schema di preventivo non necessita più obbligatoriamente del parere dell’organo di revisione: sarà il regolamento di contabilità a disciplinare le modalità di resa del parere medesimo, che potrà essere rilasciato prima dell’avvio dell’iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della loro approvazione.
Anche la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio, che può licenziarla contestualmente al bilancio. In questa prospettiva, pare quindi possibile anche approvare contestualmente DUP e preventivo.
In altri termini, riteniamo che il DUP, presentato nei termini, possa in ogni caso essere approvato successivamente dal Consiglio unitamente al preventivo, purché sia fatto salvo il principio per cui il bilancio discende dal DUP e quest’ultimo non costituisce un mero allegato del primo.
