Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…

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La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica e dall’Aran sulla contrattazione integrativa.

Non si hanno dati confermati, ma sembra che in molte realtà la contrattazione attuativa delle previsioni dettate dal CCNL dello scorso 23 febbraio tardi a decollare, preferendo limitarsi alla ripartizione del fondo 2026, e che talvolta, alla base di questo ritardo, vi è la volontà di attendere la conclusione delle trattative per il rinnovo contrattuale del triennio 2025/2027, sia per evitare di dovere riaprire le trattative per la stipula di un nuovo contratto di parte normativa, sia per attendere che la Cgil torni ad essere un soggetto sindacale.

LA PARTECIPAZIONE DELLA CGIL ALLE RELAZIONI SINDACALI

Il parere della Funzione Pubblica 633 dello scorso 25 maggio conferma le indicazioni fornite dall’Aran sulla impossibilità di far partecipare la Cgil alla contrattazione decentrata e di considerarla come uno dei soggetti destinatari delle relazioni sindacali.

Ci viene ricordato che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001, “i CCNL vigenti hanno espressamente individuato i soggetti titolari degli istituti della partecipazione sindacale, includendo le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale”, disposizioni che come ha ricordato l’Aran sono caratterizzate dalla assenza di “ambiguità .. tali disposizioni non consentono in ogni caso alle amministrazioni pubbliche di discostarsi dalla applicazione puntuale della citata disciplina”.

Viene tratta la seguente conclusione: “nelle more di una modifica della disciplina di rango primario che incida espressamente sull’assetto delle relazioni sindacali o ne ridefinisca i presupposti soggettivi, o di una diversa disciplina pattizia, non sono condivisibili soluzioni interpretative che si discostino dal quadro ordinamentale sopra riferito e già confermato dall’Aran”.

LA PARTECIPAZIONE DELLA CGIL AL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 29132 del 5 maggio 2026 ha chiarito che la Cgil deve nominare il o i propri rappresentante/i nel Comitato Unico di Garanzia e che non vi sono effetti di sorta determinati dalla mancata sottoscrizione da parte di tale organizzazione del CCNL del personale delle funzioni locali per il triennio 2022/2024.

La materia è disciplinata dall’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede la designazione di propri rappresentanti da parte delle “delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione”, oltre che da parte dell’ente.

A commento di questa disposizione ci viene detto che “per il settore delle pubbliche amministrazioni non esiste una maggiore rappresentatività e pertanto il concetto espresso nella disposizione deve essere riferito più propriamente ai criteri legali di rappresentatività vigenti nel pubblico impiego”.

Viene al riguardo richiamata la direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per le Pari opportunità del 4 marzo 2011, che prevede la designazione dei propri rappresentanti da parte “delle organizzazioni sindacali rappresentative”, che sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 43 del d.lgs. n. 165/2001 sono quelle che “hanno nel comparto (nda per il personale dipendente) o nell’area (nda per i dirigenti ed i segretari) una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale”.

Viene di conseguenza tratta la seguente conclusione: si deve ritenere che “le organizzazioni sindacali chiamate a designare i propri rappresentanti all’interno del C.U.G. siano quelle presenti nelle amministrazioni di riferimento tra quelle individuate come rappresentative in base al citato articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno sottoscritto i contratti collettivi nazionali di lavoro.. Pertanto, codesta Amministrazione è tenuta ad invitare l’organizzazione sindacale FP CGIL designare un proprio componente all’interno del CUG”.

IL FRAZIONAMENTO DELLA INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO DEI VIGILI

In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa si può decidere di riconoscere in modo frazionato la indennità di servizio esterno dei vigili. Sono queste le importanti indicazioni contenute nel parere Aran 8390.
Viene richiamata la scelta contenuta nell’articolo 47 del CCNL 23 febbraio 2026, che ricordiamo ha disapplicato le previsioni dettate dall’articolo 100 del CCNL 16.11.2022.
Questa disposizione si caratterizza, rispetto alla precedente disciplina, per le seguenti 3 scelte:

  • Non costituisce più una condizione per la erogazione della indennità che il servizio esterno sia svolto in modo continuativo;
  • Tale compenso può, espressamente, “essere frazionato su base oraria secondo i criteri generali definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa”.

Di conseguenza, ci dice il parere, “legittima le parti, nella medesima sede (nda la contrattazione collettiva decentrata integrativa), a stabilire il frazionamento, su base oraria della voce indennitaria in oggetto, secondo gli adottati criteri generali”. Uno strumento di flessibilità ulteriore posto a disposizione delle amministrazioni per la incentivazione dei vigili che svolgono in modo prevalente o esclusivo l’attività all’esterno, comunque garantendo un compenso a quelli che svolgono tale attività per una parte ridotta del proprio impegno orario.

I COMPENSI ISTAT

I criteri per la erogazione dei compensi riconosciuti dall’Istat ai comuni per lo svolgimento delle attività relative ai censimenti devono essere disciplinati dai contratti decentrati, mentre spetta alle singole amministrazioni decidere le modalità attraverso le quali sono rilevate queste attività ed il relativo impegno orario. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran 37483.
La disciplina è dettata dall’articolo 70 ter del CCNL 21 maggio 2018. La risposta è fornita sui seguenti 4 aspetti. In primo luogo, ci viene ricordato che questi compensi sono “finalizzati a remunerare le prestazioni in esame, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per espressa previsione contrattuale”. Ed ancora che i relativi oneri “devono trovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate”. La terza indicazione è che la disciplina “dei criteri generali” per la loro erogazione, analogamente a quanto previsto per tutti i compensi previsti da leggi, deve essere dettata dal contratto decentrato integrativo. Ci viene infine detto che le “modalità di rilevamento di dette attività” devono essere disciplinate dagli enti con atti gestionali e la materia non appartiene alla competenza della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

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