Le resistenze ministeriali alla semplificazione del (circuito finanziario) Pnrr

La parabola del Pnrr è stata finora caratterizzata da una continua tensione semplificatrice, che però si è sempre scontrata con le resistenze di alcuni apparati centrali.  L’ultimo esempio si ha con la recente nota del Ministero dell’istruzione e del merito che detta le modalità operative per consentire ai soggetti attuatori di presentare le richieste di…

Data

La parabola del Pnrr è stata finora caratterizzata da una continua tensione semplificatrice, che però si è sempre scontrata con le resistenze di alcuni apparati centrali. 

L’ultimo esempio si ha con la recente nota del Ministero dell’istruzione e del merito che detta le modalità operative per consentire ai soggetti attuatori di presentare le richieste di pagamento ai sensi del D.M. 6/12/2024. 

Come si ricorderà, tale provvedimento attua l’art. 18-quinquies del D.L. 113/2024 e si propone di semplificare il circuito finanziario consentendo alle amministrazioni responsabili di pagare non più sulla base della rendicontazione analitica delle spese, ma di una semplice dichiarazione con cui gli attuatori attestino di aver svolto i controlli e di avere effettuato (o di impegnare ad effettuare entro 60 giorni) il monitoraggio degli interventi. 

Questo semplice schema, nella reinterpretazione del MIM, diventa un ginepraio, anche attraverso una chiara distorsione del dettato normativo. 

Innanzitutto, viene richiesto che le attestazioni siano firmate “necessariamente” dal rappresentante legale dell’ente locale, quando il legislatore ammette anche la sottoscrizione di una figura tecnica (dirigente, funzionario, rup). 

Ma la criticità è ancora più evidente rispetto al trattamento dei rendiconti di progetto già presentati in base alle vecchie regole. Qui il decreto è di una chiarezza assoluta, disponendo che “Relativamente alle richieste di trasferimento presentate dai soggetti attuatori anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le procedure del presente decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione”.

Invece, il MIM opera una differenziazione cervellotica e del tutto inventata a seconda che il rendiconto si riferisca ad importo inferiore o pari alla quota di acconto ricevuto (nel qual caso procederà comunque al controllo analitico) o ad un importo superiore alla quota di acconto ricevuta. In tal caso, si procederà alternativamente:

– all’invio al pagamento delle risorse per la parte eccedente la quota di acconto, sempre fino a un massimo del 90%, sulla base della sola attestazione di rendiconto nel caso in cui lo stesso rendiconto non sia mai stato oggetto di richieste di integrazione;

– al prosieguo delle verifiche, se il rendiconto è già stato oggetto di controllo e se lo stesso è in istruttoria e sono state richieste integrazioni, e al successivo invio al pagamento, della quota ecce- dente l’acconto ricevuto, quando l’esito delle verifiche effettuate sarà impostato come “Verificato formalmente” sul portale ReGis.

La domanda, dicevano un tempo, nasce spontanea: perché?

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Accrual, per i piccoli comuni una prospettiva gattopardesca

    L’art. 12 del D.L. 107/2026 prevede modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che finora non hanno tenuto la contabilità civilistica, demandandone la definizione ad un decreto del MEF.  Tale indicazione sembra andare in continuità con il quadro attuale, nel quale, al di sotto dei 5.000 abitanti, non vi…