Come noto, l’art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 155 del 2024 dispone che le amministrazioni adottino adottare entro il 28 febbraio di ogni anno un piano annuale dei flussi di cassa contenente il cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio in corso.
Sul piano, che deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve svolgere una non meglio precisata “verifica”.
La lettera del comma 2 sembra limitare il perimetro del controllo ad un riscontro meramente formale (che il documento sia stato predisposto o meno), ma è evidente che l’organo (che negli enti locali è quello di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 239 del Tuel) dovrà necessariamente entrare nel merito, al punto che è legittimo chiedersi se sia necessario un vero e proprio parere. Ciò, peraltro, è comunque dubbio, posto che proprio il citato art. 239 mette i revisori “al servizio” degli organi consiliari, mentre il piano è adottato dalle giunte.
Non è dubbio, invece, che il controllo debba essere anche sostanziale, anche se si tratta di un esercizio tutt’altro che scontato. Come correttamente sottolineato da Marco Castellani nell’articolo “Flussi di cassa e tempi di pagamento nel mirino dei revisori” pubblicato su Il Sole 24Ore, è evidente che il nuovo adempimento non “possa essere ricondotto ad una semplice formalità. Il programma degli incassi e dei pagamenti non potrà che essere coerente con le previsioni di cassa del bilancio che con ogni probabilità, subiranno un adeguamento proprio a fronte della necessità di coordinarsi con il piano. La coerenza andrà anche verificata nel corso dell’anno, quanto meno nell’ambito delle verifiche trimestrali di cassa dove i revisori devono già dedicare ampio spazio alle verifiche sui tempi di pagamento”.
Un profilo interessante di analisi potrebbe essere l’incrocio di dati fra enti diversi, per verificare l’allineamento delle previsioni: ad esempio, se un ente A concede all’ente B un contributo i tempi di pagamento del primo dovrebbero essere allineati con quelli di riscossione del secondo. I revisori potrebbe operare un campionamento di questi movimenti e riscontrarli con l’altro ente, un po’ come dovrebbe accadere per i residui attivi e passivi.
Sempre Castellani condivisibilmente rileva che sempre per le entrate, “al netto dell’alea relativa ai trasferimenti di risorse da altre pubbliche amministrazioni, gli enti dovrebbero per lo meno nettizzare le previsioni degli incassi tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fcde nel bilancio 2025 e in sede di rendiconto 2023, eventualmente aggiornato in sede di salvaguardia nel corso del 2024”.
Resta la sensazione che il piano sia uno strumento che al momento oscilla nell’iperuranio, perché è molto difficile agire sia in fase di redazione che di controllo andando oltre delle semplici verifiche di quadratura. È auspicabile, però, che si tenti di andare oltre, magari lavorando sul medio-periodo.
