Il fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde) serve a sterilizzare il rischio o il ritardo nella riscossione delle entrate di dubbia o difficile esazione, evitando che queste ultime possano alimentare spesa e generare squilibri.
Esso si inserisce nel contesto dell’ordinamento contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011, che impone di accertare anche tali entrate per intero e “per competenza”, limitando ai soli casi tassativamente previsti l’accertamento per cassa (in precedenza, assai diffuso proprio in funzione “assicurativa”).
Una riduzione disinvolta di tale accantonamento, quindi, potrebbe mettere a rischio il bilancio.
Il fcde deve essere stanziato a preventivo, in base agli stanziamenti, e verificato in sede di rendiconto, in base alla consistenza dei residui attivi.
Esso, però, non va per così dire “dimenticato” nella fase della gestione, ma va monitorato passo passo nel corso dell’anno (in particolare negli equilibri e nell’assestamento) fino ad essere quantificato in via definitiva a consuntivo, dove va a “occupare”, cioè a bloccare, una parte corrispondente dell’avanzo di amministrazione.
Ovviamente, la dinamica dell’accantonamento sarà influenzata, otre che dalle eventuali variazioni apportate agli stanziamenti delle entrate che lo alimentano, anche e soprattutto dall’andamento della riscossione rispetto al trend storico. Un incremento delle previsioni di entrata o un rallentamento degli incassi rispetto alla media considerata in sede di costituzione impone di rivedere al rialzo l’accantonamento, con la correlata necessità di definire le relative coperture finanziarie. Al contrario, se la riscossione risulta superiore rispetto alla media l’ente può liberare risorse dal fcde.
Le somme svincolate mantengono le caratteristiche proprie dell’entrata cui afferiscono, per cui sono utilizzabili nelle stesse modalità e con gli stessi limiti. Ad esempio, un maggiore incasso sui proventi dei titoli abilitativi edili (oneri di urbanizzazione) deve essere utilizzato esclusivamente per le spese consentire dall’art. 1, comma 460, della l.232/2016.
In sede di verifica degli equilibri e prima di procedere allo svincolo parziale del fcde è opportuno anche controllare l’andamento delle riscossioni in conto residui, al fine di individuare eventuali criticità che potrebbero non emergere dai dati di competenza.
