L’art. 2 del D. Lgs. 118/2011 contiene una norma che ultimamente è tornata d’attualità. Esso recita: “Le Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”.
Il carattere conoscitivo della contabilità economico-patrimoniale è tornato in auge in vista della piena applicazione dell’accrual, cui si vorrebbe da più parti riconoscere un valore diverso (ma come vedremo non ben definito). Ad esempio, Patrizia Ruffini e Andrea Biekar, nel loro articolo su Il Sole 24Ore “Accrual, riforma al bivio: senza valenza giuridica resta sulla carta” auspicano che al bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili Itas sia attribuito “un ruolo paritetico rispetto al rendiconto finanziario. In questa prospettiva, diventa essenziale riconoscere piena rilevanza ai documenti che compongono il bilancio economico-patrimoniale: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario dei flussi di cassa, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nota integrativa. Un simile assetto – aggiungono gli autori – richiede inevitabilmente una revisione dell’attuale apparato documentale della contabilità finanziaria. Senza una razionalizzazione degli allegati e dei prospetti oggi richiesti, il rischio è quello di appesantire ulteriormente il sistema, senza reali benefici informativi. Se non verrà superata l’attuale impostazione, limitata a una funzione conoscitiva della contabilità economico-patrimoniale, la riforma rischia di non produrre effetti sostanziali. Nello stile di Tomasi di Lampedusa, si avrà una riforma che non cambia nulla”.
In effetti, nell’applicazione pratica “conoscitivo” è diventato sinonimo di “ancillare”, ma a ben vedere non dovrebbe essere così. Basta leggere quanto scriveva la Corte costituzionale nella sentenza 14 febbraio 2019 n. 18: “il principio dell’equilibrio di bilancio deve essere inteso in una versione complessiva e analitica dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica si deve porre strategicamente come obiettivo da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”.
Il punto, quindi, non è l’etichetta da appicciare sull’accrual (se non piace l’aggettivo “conoscitivo” dovremo inventarne un altro), ma la valenza che si vuole attribuire realmente alle sue risultanze. ù
Questa questione deve essere posta non in astratto, come si continua a fare, ma in concreto. Per esempio: oggi un ente che chiude in disavanzo è obbligato a ripianare entro un tempo limitato, vogliamo prevedere la stessa cosa in caso di perdita? Gli esempi potrebbero essere molti, ma la questione è sempre la stessa: che significato si vuole attribuire ai dati economico-patrimoniali? A questa domanda ad oggi non c’è risposta.
