No responsabilità erariale per l’assegnazione dei buoni spesa senza una regolamentazione. Un’azione contabile che, tuttavia, inquieta.

Nel 2020 il Paese subì i violentissimi colpi della pandemia. Tutti ricorderanno i ricoveri infiniti negli ospedali di persone intubate, spessissimo, all’inizio, destinate ad una morte senza nemmeno il conforto dei parenti, i camion che giravano per strada con le bare da stoccare, il lock down, l’improvvisa crisi economica, le chiusure di tantissime attività lavorative,…

Data

Categoria

Nel 2020 il Paese subì i violentissimi colpi della pandemia. Tutti ricorderanno i ricoveri infiniti negli ospedali di persone intubate, spessissimo, all’inizio, destinate ad una morte senza nemmeno il conforto dei parenti, i camion che giravano per strada con le bare da stoccare, il lock down, l’improvvisa crisi economica, le chiusure di tantissime attività lavorative, le migliaia di persone rimaste senza lavoro, senza reddito, esposte ai contagi e senza nemmeno la certezza di poter arrivare non solo a fine mese, ma a fine giornata con un pasto almeno nello stomaco.

Una tragedia immane, per rispondere alla quale molte furono le norme emergenziali e derogatorie alle ordinarie fisime di una burocrazia esasperata ed esasperante.

Tra quelle norme, ci si ricorderà dell’ordinanza del della Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile n. 658 in data 29 marzo 2020, nota per aver stanziato risorse e regolato in modo molto elastico l’erogazione dei celeberrimi “buoni spesa”, incaricando i comuni di attribuirli alle persone ridotte in stato di concreto ed evidente bisogno, per altro col lavoro in presenza degli addetti, in un tempo in cui lo smart working non era un lusso, ma una misura di contrasto, praticamente l’unica, alla diffusione dei contagi.

I buoni spesa spinsero i comuni ad organizzarsi in fretta e furia, per attribuirli in modo ordinato, ma soprattutto efficace e tempestivo, ai cittadini ridotti in condizioni di estremo bisogno. Una misura, insomma, paradigmatica di quel che si intende per urgenza e contingibilità: una deroga generalizzata alla giungla delle norme iperburocratiche, volta a conseguire un fine pubblico allo scopo di rimediare temporaneamente ad un’urgenza in quel caso sanitaria e tragica.

In pochissimo tempo i comuni si organizzarono; misero a punto sistemi per convenzionarsi con i supermercati, escogitarono sistemi per creare tessere spesa o utilizzare i sistemi dei ticket già esistenti adattandoli alle circostanze, adoperandosi per ricevere le richieste, esaminarle assegnare i buoni e produrre anche un sistema di rendicontazione efficiente.

Qualcuno, grazie a quella mobilitazione e a quell’ordinanza ebbe modo di chiudere la giornata senza subire i morsi della fame e di ricevere l’assistenza che un Paese ad alto tasso di qualità della convivenza civile non può non assicurare.

Di fronte a quella tragedia, nonostante la necessità di architettare un minimo di procedura gestionale delle risorse e dell’erogazione, gli aspetti meramente burocratici passarono ovviamente in totale secondo piano.

Pensare di parlare del riparto delle competenze, dell’approvazione di regolamenti, dell’attivazione di sistemi para- concorsuali, come bandi per l’assegnazione, domande (magari nel “compente” bollo), commissioni di valutazione, verbali dei lavori (debitamente sottoscritti “in calce”), redazione di graduatorie pubbliche ma impubblicabili (la privacy), spazio per le “osservazioni”, approvazione finale e poi erogazione, sarebbe stato quanto di meno appropriato all’emergenza e all’impostazione derogatoria dell’ordinanza e quanto di più odiosamente tecnocratico e burocratico: il frutto assurdo e amaro di una concezione burocratica del convivere civile, irrimediabilmente incapace di comprendere la situazione del momento e che le regole debbono essere disposte per l’efficienza del risultato, ma non sono esse stesse né efficienza, né risultato.

Simmetricamente, dunque, pensare che qualche giudice potesse trovare occasione di discettare sulla legittimità della gestione dei buoni spesa, sarebbe apparso paradossale.

Perfino l’Anci, attentissima alle questioni del riparto delle competenze tra organi di governo ed apparato, a suo tempo emanò una nota che riconobbe la totale autonomia gestionale dei soggetti preposti alla gestione dei servizi sociali, nella quale si legge: “L’Anci, nella sua Nota “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154″, scrive: “si sottolinea che l’Ordinanza 658 non prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione della platea di beneficiari delle misure di cui trattasi. La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è – dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune”.

Eppure… c’è un eppure. La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria 10.2.2023, n. 20, dimostra che il paradosso è stato realtà. Una Procura della Corte dei conti, dunque, nonostante tutto quel che si è sintetizzato sopra, ha realmente intrapreso un’azione per responsabilità contabile nei confronti di un responsabile dei servizi sociali, in base ad una lettura talmente formalistica e burocratica del suo operato, da indurre il collegio giudicante, che ha assolto – come dovuto – quel responsabile, a scrivere nella sentenza passaggi di evidentissimo fastidio nei riguardi dell’azione attorea.

Scrive, tra l’altro, il collegio giudicante: “non sembra errare la difesa di parte quando precisa che non avere predisposto una “graduatoria” dei richiedenti il sussidio, specificando i casi di priorità, si sarebbe potuto risolvere in una effettiva irregolarità, suscettibile di qualificazione dannosa, soltanto nel caso in cui taluno dei richiedenti, in rapporto con le risorse disponibili, fosse stato escluso. Ma ciò non si sarebbe, in fattispecie, verificato, per cui l’ipotesi accusatoria appare priva di giuridico fondamento. Neppure emergerebbe dalle circostanze addotte dalla Procura attrice che taluni richiedenti, seppure aventi caratteristiche prioritarie, siano stati posposti rispetto ad altri soggetti ritenuti non prioritari. A ciò, deve aggiungersi che, in sede di liquidazione dei buoni spesa in favore dei negozianti convenzionati, sono stati conseguiti, in effetti, risparmi, ottenendosi degli sconti, nella misura di €. 2.777,29. Orbene, il fatto che talune domande abbiano presentato profili di irregolarità formale non significa necessariamente che i relativi richiedenti non versassero in quelle precarie condizioni di bisogno per vedersi negato il beneficio. A ben guardare si tratta infatti di mere irregolarità nella compilazione delle domande che non postulano necessariamente quale corollario che esse abbiano i connotati di illiceità che le renderebbero foriere di danno erariale, posto che la Procura regionale non ha fornito alcuna dimostrazione che le intenzioni dei compilatori fossero nel senso di trasmettere dati non veritieri”.

Parole inquietanti, per un verso: infatti, dimostrano l’approccio esclusivamente ispettivo, afflittivo, inquisitorio e, soprattutto, ancorato ad una visione burocratica, lontanissima dalla necessità di tempestività, tensione al risultato, snellimento operativo, da parte della Procura contabile.

Il collegio giudicante ha colto con correttezza lo spirito della norma, la situazione del momento ed ha saputo separare forma da sostanza.

Ma, la sentenza, meglio dire, la vicenda non può non preoccupare. Persino la pandemia non è stata cagione per affrontare i temi del, certo doveroso, controllo dell’attività amministrativa dimettendo le lenti puramente inquisitorie e rifacendosi a quello “spirito delle leggi” e dell’opportunità e quella “cultura del risultato”, troppo spesso vanamente enunciati.

La sentenza osserva: “La normativa di riferimento perciò non prevedeva alcuna particolare formalità procedurale (e non poteva prevederla, atteso lo stato di pandemia e la necessità di dettare norme di tempestiva attuazione) atta ad individuare la platea dei soggetti bisognosi del sussidio de quo né prescriveva specifici criteri, limitandosi a determinare la finalità del sussidio economico e la sussistenza dello stato di bisogno, correlata alla pandemia da COVID 19 e specificando solamente la necessità di dare priorità a coloro che già non fruissero di altre forme di sussidio”. Occorreva il pronunciamento del giudice, per giungere a queste ovvie conclusioni?

In un contesto come questo, ove le azioni erariali insorgono per puri aspetti formalistici e sulla base di una visione della PA iperburocratica, nessuna riforma o semplificazione potrà mai funzionare, se il Legislatore non comprende che le riforme debbono parlare non solo agli apparati ed agli organi, ma anche ai giudici.

Le norme debbono chiarire in modo più razionale i confini delle azioni. Non per creare “scudi”, ma perché sia chiara la necessità di dedicare l’attenzione alle vere questioni, alle reali violazioni di legge, ai concreti comportamenti antigiuridici comportanti danni erariali.

Non si può non restare attoniti e sgomenti nel constatare che una gestione emergenziale, regolata da norme emergenziali e in deroga, non soggetta volutamente, come spiega la sentenza, a forme “sacrali”, a regolamenti o indirizzi di giunta, sia stata spunto per un’azione di responsabilità contabile. La decisione del collegio giudicante mette, certo, le cose a posto. Ma nella bocca di chi opera nella PA non può non restare un senso più che sgradevole.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Normativa Appalti: tra infrazioni e dark-law

    Ennesima procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Tra gli ambiti segnalati – neanche a dirlo – figura anche la disciplina degli appalti pubblici con una terza lettera complementare [procedura INFR (2018) 2273] per il non corretto recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Secondo Bruxelles, infatti, alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici approvato nell’aprile 2023 e modificato nel…

  • Stop al regionalismo?

    Nel suo interessante articolo “Aprire un cantiere per un nuovo federalismo fiscale” pubblicato su Il Sole 24Ore Floriana Cerniglia, dopo avere analizzato in senso giustamente critico il nuovo disegno di legge “Calderoli” sull’autonomia differenziata, svolge alcune interessanti considerazioni su quale debba essere oggi il modello di riferimento delle relazioni finanziarie fra i differenti livelli di…

  • Affidopoli: se così fan tutti lo si deve alle riforme di questi 30 anni

    La cosiddetta “Affidopoli” di Pesaro sul piano penale probabilmente si rivelerà poco più di una bolla di sapone mediatica e ben difficilmente le ipotesi di reato porteranno a qualche condanna. Per altro, ovviamente, è sempre da augurarsi che chi sia coinvolto in indagini penali, posto che è da ritenere innocente fino a sentenza contraria definitiva,…