Quanto affermato dalla Commissione Arconet nella seduta del 27 maggio 2026 in tema di “Esame aggiornamento scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG degli enti locali” è semplicemente sbagliato.
La Commissione afferma: “le motivazioni di urgenza che determinano la necessità dell’intervento sostitutivo non sono coerenti con i tempi richiesti per il parere dell’organo di revisione se reso in occasione della delibera di Giunta. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il parere dell’organo di revisione debba essere reso in occasione della ratifica consiliare”.
E’ semplice riscontrare come un accidente, i problemi effettivamente esistenti a convocare i revisori ed ottenere i loro pareri per tempi, si trasformi in una regola che finisce per essere “di comodo”, ma pur sempre contrastante con l’ordinamento.
L’interpretazione suggerita di far esprimere ai revisori il parere non sulla delibera d’urgenza di variazione del bilancio, ma sulla ratifica, sul piano giuridico semplicemente non può stare in piedi: infatti si fonda molto chiaramente su una visione totalmente erronea della ratifica.
Questo istituto, secondo gli insegnamenti della dottrina consolidata, consiste nell’attribuzione, generalmente per ragioni d’urgenza, da parte della legge ad un certo organo, ordinariamente non competente, ad adottare provvedimenti di competenza di un altro organo, il quale con la ratifica adottata entro un determinato termine fa proprio l’atto adottato in via d’urgenza.
In assenza della ratifica, l’atto adottato dall’organo ordinariamente non competente, perde efficacia retroattivamente.
La ratifica, ancora, ha efficacia a sua volta retroattiva: l’organo ordinariamente competente, cioè, fa proprio il provvedimento sin dalla sua emanazione.
La ratifica, quindi, non ha una funzione di controllo sull’operato o di rettifica, integrazione, emendamento o modifica dell’atto da ratificare. L’organo ratificante può solo farlo proprio con effetto retroattivo o meno.
Ora, l’organo ordinariamente non competente trae dalla legge la legittimazione straordinaria ad adottare per ragioni d’urgenza il provvedimento, esercitando in via straordinaria esattamente i poteri dell’organo ratificante. La legge, prendendo atto che le regole di funzionamento dell’organo ratificante possono comportare tempi non compatibili con l’urgenza del caso, consente all’organo competente in via straordinaria di agire, in virtù della propria maggiore “agilità” e rapidità di azione.
Ma, poichè l’organo legittimato in via straordinaria esercita i medesimi poteri dell’organo ratificante, deve agire sulla base dei medesimi presupposti tecnici.
Pertanto, la giunta non può non adottare la variazione d’urgenza del bilancio senza il parere dell’organo di revisione, nè questo può essere reso ad integrazione di tale variazione solo al consiglio.
Non appare certo possibile fondare un parere come quello proposto in modo malaccorto da Arconet a copertura di vere e proprie inadempienze dei componenti dell’organo di revisione: se questi non si rendono disponibili ad intervenire in via di urgenza sulle variazioni di bilancio in via d’urgenza, la soluzione non può certo consistere nell’ammettere l’adozione di una variazione priva del parere dell’organo di revisione.
I revisori debbono adempiere ai loro obblighi secondo modi tempi e necessità dettati dall’ente e, quindi, anche dall’oggi al domani; sono anche pagati per questo. Non sono in grado e possono rendere il parere solo in sede di ratifica? Benissimo, si agisca così, ma introducendo la sanzione della decadenza successiva dall’incarico col divieto di ricoprirlo per i successivi 10 anni.
