Nella lettura del parere 4034/2026 del MIT occorre tenere presente, almeno per gli enti soggetti al D. Lgs. 118/2011, quanto prevede il punto 5.2, lett. J, dell’allegato 4/2.
Solo per le operazioni che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del d.lgs. n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati possono essere imputati agli esercizi di esigibilità della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni. Ciò accade nel caso in cui la maggior parte dei rischi (rischio di costruzione, di disponibilità e di domanda) sia posta a carico del privato.
In assenza delle caratteristiche sopra richiamate, l’acquisizione dell’opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente è registrata nelle scritture contabili per l’intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25, ossia la disciplina propria delle operazioni di indebitamento. Conseguentemente, lo stato di avanzamento di realizzazione dell’opera e il relativo debito sono iscritti nello stato patrimoniale.
Nel primo caso si parla di contabilizzazione off balance, per cui il canone deve essere contabilizzato come spesa corrente secondo le comuni regole della competenza. Nel secondo caso, invece, la contabilizzazione deve essere on-balance e impatta sull’indebitamento.
Il parere MIT si sofferma principalmente sugli enti in contabilità economico-patrimoniale: in tal caso, occorrerà analizzare in prospettiva l’impatto dell’ITAS 6: esso si applica quando il concedente controlla i servizi che il concessionario deve erogare, i destinatari di tali servizi e i prezzi, e detiene un interesse residuo sull’attività patrimoniale al termine dell’accordo. A tal fine, occorrerà una precisa mappatura delle attività patrimoniali esistenti e di quelle che verranno realizzate durante l’accordo di concessione.
