Con un comunicato la Corte costituzionale ha anticipato i contenuti essenziali della sentenza riguardante le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni (Puglia, Toscana, Sardegna e Campania) rispetto alla legge n. 86/2024 attuativa dell’art. 116, comma 3, Cost. sull’autonomia differenziata.
La Corte ha respinto le censure relative all’intero provvedimento (che ne avrebbero voluto la totale caducazione), considerando invece illegittime specifiche disposizioni.
Il punto nodale, a parere di chi scrive, sta nella prima argomentazione, sulla base della quale i giudici delle leggi hanno negato la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, in quanto la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà.
Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.
I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
In pratica, viene messa in discussione l’impostazione stessa della legge, che (sulla scia della norma costituzionale) ragiona per “blocchi” di materie, anziché per singole funzioni.
Si tratta, però, di una posizione che suscita qualche perplessità posto che la legge Calderoli assume una rilevanza più procedimentale che sostanziale, demandando poi alle singole intese la puntuale individuazione delle funzioni. In altre parole, pare difficile che sia una legge di carattere generale a operare il ritaglio, in ciascuna materia, delle funzioni da devolvere, tanto che la stessa Consulta evidenzia come questo compito spetti alla “legge di differenziazione”, per la quale la Corte sottolinea il carattere non di mera approvazione dell’intesa (“prendere o lasciare”) con conseguente il potere di emendamento delle Camere ed eventuale vaglio della stessa Consulta.
Sarà comunque interessante leggere le motivazioni per capire se e come il Parlamento potrà porre rimedio ai rilievi.
