Per i comuni nasce il nuovo fondo speciale equità livello dei servizi
Il nuovo fondo speciale equità livello dei servizi è destinato a incorporare le quote del fondo di solidarietà comunale vincolate ad obiettivi di servizio per il sociale, gli asili nido ed il trasporto di studenti disabili.
Si tratta di una delle maggiori novità previste dal capitolo della manovra dedicato agli enti locali, anche se si tratta perlopiù di un mero restyling operato per adeguare almeno a livello formale la disciplina vigente alle indicazioni della Corte costituzionale.
Quest’ultima, con la sentenza n. 71/2023, ha ritenuto i meccanismi di riparto del fsc parzialmente in contrasto con la Costituzione vigente, che all’art. 119 esclude la possibilità per lo Stato di imporre vincoli di destinazione sulle somme destinate al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti territoriali, fatta eccezione per quelle di cui al quinto comma, che però devono configurarsi come risorse aggiuntive e/o interventi speciali in favore di “determinati” comuni, province, città metropolitane e regioni.
È stata inoltre evidenziata anche la mancanza di coerenti meccanismi per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di servizio, tale non potendosi considerare la revoca dei contributi, che penalizza più le collettività amministrate che gli enti.
Le norme, però sono restate formalmente in vigore, perché la Consulta ne ha demandato la modifica al legislatore. Da qui, appunto, l’intervento della manovra, che con una complessa opera di rammendo dirotta le somme vincolate dal fsc al nuovo fondo, ad invarianza complessiva dei relativi importo complessivi.
L’unica vera novità sta nella ridefinizione degli strumenti atti a garantire che le somme siano effettivamente utilizzate nel rispetto dei relativi vincoli. Sparisce, come richiesto dai giudici delle leggi, la sanzione del definanziamento, con la sola eccezione per i casi in cui gli stessi comuni certifichino l’assenza di utenti potenziali nell’anno di riferimento.
In tutti gli altri casi, le somme “restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie”, eventualmente attraverso il commissariamento.
Si prevede, infatti, il Ministero dell’interno provveda alla nomina di un commissario che è individuato in prima battuta nel sindaco pro tempore del comune inadempiente, nominato a titolo gratuito con il compito di provvedere all’invio della certificazione sul corretto utilizzo dei fondo ovvero, in caso non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l’obiettivo di servizio assegnato e/o il livello essenziale di prestazione venga garantito. In caso in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente, il Ministero dell’interno nominerà con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto.
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