Si avvicinano a grandi passi le milestones finali del Pnrr, che sono previste perlopiù nel 2026, sia pure con un calendario differente da misura a misura.
I soggetti attuatori devono prestare particolare attenzione alle scadenze, per evitare possibili ritardi che, nei casi estremi, potrebbero anche determinare la revoca dei finanziamenti o l’attivazione della clausola di responsabilità.
In generale, è bene chiarire che entro la milestone l’intervento finanziato non deve essere solo completato, ma anche pagato e rendicontato. Per esemplificare, nel caso di un’opera pubblica non basta la fine lavori ovvero l’approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione, ma occorre che anche le ulteriori voci di quadro economico diverse dagli imprevisti siano esaurite, ivi compreso il pagamento (se previsto) dell’incentivo per le funzioni tecniche.
Rispetto alla rendicontazione, occorre valutare l’impatto del nuovo circuito finanziario previsto dall’art. 18-quinquies del dl 113/2025, che come noto ha introdotto notevoli semplificazioni. Il dm 6 dicembre 2024 prevede che, ai dell’erogazione, siano sufficienti la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS ovvero l’impegno ad effettuarlo entro i 60 giorni successivi al trasferimento. Ciò fino a concorrenza del 90 per cento dell’assegnazione previa semplice verifica formale della regolarità della richiesta.
Non troppo diverse le modalità previste anche ai fini del pagamento del saldo finale: sebbene in tal caso, le amministrazioni centrali debbano controllare anche la documentazione giustificativa delle spese dichiarate (al fine di accertarne la correttezza e l’ammissibilità, oltre che di verificare il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore) ciò avverrà solo a campione e quindi non in modo massivo.
Ai fini dell’erogazione delle risorse, quindi, non vi è più, almeno sulla carta, la necessità di caricare tutta la documentazione richiesta dai manuali/linee guida delle amministrazioni titolari, che comunque deve essere archiviata digitalmente in modo ordinato. Vi è comunque l’obbligo, per gli attuatori, di alimentare la piattaforma ReGis entro 60 giorni dall’invio della dichiarazione (se non si è già provveduto in precedenza) e, in caso di ritardo o inadempimento, l’amministrazione titolare può intraprendere diverse iniziative, considerando lo stato di avanzamento del progetto, le scadenze e gli obiettivi, nonché la natura della misura. Ad esempio, può sollecitare ulteriormente il soggetto attuatore, sospendere l’erogazione delle risorse per le richieste di trasferimento successive, effettuare controlli e, se appropriato, avviare procedure di recupero.
In vista del rush finale, quindi, occorre essere molto attenti e attenersi in modo scrupoloso alle indicazioni delle amministrazioni titolari, anche perché eventuali criticità saranno quasi certamente attribuite ai vasi di coccio e non a quelli di ferro.
