Presunte diffamazioni? Si tuteli la persona fisica che occupa l’ufficio del sindaco, non il comune

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale 5.2.2025, n. 4733 è una buona notizia, specie per chi ha buona memoria e si ricorda del dilagare dell’uso dei comuni di promuovere azioni penali per diffamazione nei confronti dei cittadini. La Cassazione, infatti, ha annullato la sentenza di condanna per diffamazione a carico di un…

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La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale 5.2.2025, n. 4733 è una buona notizia, specie per chi ha buona memoria e si ricorda del dilagare dell’uso dei comuni di promuovere azioni penali per diffamazione nei confronti dei cittadini.

La Cassazione, infatti, ha annullato la sentenza di condanna per diffamazione a carico di un privato cittadino “perché l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela”: la querela infatti, era stata presentata dal comune come persona giuridica e non dal presunto offeso, la persona fisica del sindaco.

Torniamo un attimo al passato, quando assurse agli onori della cronaca l’ iniziativa del comune di Orbetello, la cui giunta ha approvato la deliberazione ad oggetto “Tutela della reputazione e dell’immagine degli amministratori comunali – atto di indirizzo. Una delibera fortemente criticabile e discutibile, caratterizzata da non poca tracotanza e dall’intento di costituire una deterrenza nei confronti di cittadini che esercitassero, anche in modo “colorito” il proprio diritto di critica mediante i social network. Si deliberà, così “di agire in tutte le sedi competenti, anche a fini risarcitori, per tutelare l’immagine, la reputazione e l’onorabilità di tutti gli amministratori comunali nell’esercizio delle loro funzioni a fronte di qualsiasi atto lesivo e diffamatorio divulgato a mezzo stampa, social media, social network e comunque via web“. Allo scopo, la giunta “dà mandato alla Segreteria generale in ordine a quanto necessario per dare attuazione alla presente deliberazione”.

In questo articolo chi scrive affermò che “Di per sè, il provvedimento è giuridicamente privo di qualsiasi fondamento e sostegno, per una sere di ragioni”. E si aggiunse: “Non è certo ammissibile che laddove un assessore si senta leso nella propria persona da un certo post su un social network, in esecuzione della delibera in commento, si muova l’ufficio di segreteria del comune, per querelare l’autore, attivando una sorta di paradossale delega in bianco alla querela. A querelare dovrà essere lo specifico e singolo amministratore”. Per concludere: “Giusto e sacrosanto che ciascun cittadino, compreso qualsiasi amministratore comunale, se leso nella propria persona, si avvalga degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione; discutibile che l’esercizio di un diritto sia ammantato da provvedimenti con poco o nessun fondamento giuridico, che pensati per tutelare l’immagine forse finiscono per giovare ben poco alla simpatia di chi adotta simili iniziative”.

La sentenza della Cassazione penale 4733/2025 conferma la velleitarietà, l’infondatezza e l’arroganza di azioni penali attivate da parte dei comuni nei confronti di cittadini.

Nel caso di specie, la vicenda trae origine da un’ipotesi accusatoria, accolta dai giudici di merito, secondo la quale un post su Facebook con foto e critiche al sindaco del comune avrebbe leso illecitamente la reputazione del primo cittadino.

Ma, a presentare querela nei confronti dell’autore del post non era stato il sindaco, bensì la persona giuridica comune.

Il ricorrente in Cassazione già in appello aveva evidenzia la mancanza di legittimazione dell’ente a presentare la querela, posto che le offese avevano ad oggetto non il comune, ma la persona del sindaco. La Cassazione nella parte narrativa evidenzia che “la Corte territoriale ha parzialmente accolto il motivo di gravame, revocando le statuizioni civili, confermando tuttavia la condanna penale”. Il che ha portato il cittadino a ricorrere anche avanti agli ermellini, evidenziando la contraddittorietà della sentenza di appello, che pur revocando le statuizioni civili, proprio in quanto le offese erano rivolte al solo sindaco non costituitosi parte civile, aveva comunque confermato la condanna penale, considerando sussistente la condizione di procedibilità.

La Cassazione ha accolto in pieno il ricorso del cittadino, confermando la totale assenza di legittimazione dei comuni come persona giuridica a proporre querela per diffamazione.

Spiega la sentenza: “a norma dell’art. 120 cod. pen., la querela deve essere presentata dalla persona offesa dal reato, ossia dal soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale. Nel caso della diffamazione, conseguentemente, la persona offesa deve essere individuata nel soggetto la cui reputazione sia stata lesa con il fatto oggetto di contestazione”.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, non è da dubitare che le offese abbiano riguardato la persona del sindaco e, dunque, unico legittimato a presentare la querela sarebbe stato il sindaco stesso “in quanto persona offesa dal reato, e non il Comune di Pesaro”.

Dalla documentazione allegata agli atti, risulta che la querela sia stata presentata invece appunto dall’ente comunale, nella persona del sindaco protempore e sottoscritta dall’avvocato comunale “nell’interesse del Comune di Pesaro”.

La Cassazione sottolinea l’inevitabile “formale distinzione” tra la persona fisica del sindaco protempore e la persona giuridica del comune. Conseguentemente afferma che “la querela è stata presentata da soggetto non legittimato e che l’azione penale sia stata esercitata in mancanza della necessaria condizione di procedibilità”.

Ribadiamo: si tratta di una buona notizia, sperando che sia di insegnamento per i comuni, che capiranno il dovere di smettere di assumere delibere velleitarie e totalmente infondate, che utilizzano energie e attivano spese prive di qualsiasi senso ed utilità.

E’ bene che i comuni chiudano con urgenza la fin troppo diffusa l’abitudine di adottare delibere con le quali minacciare azioni legali contro voci ritenute diffamatorie di chiunque, ascritte all’iniziativa dell’ente locale.

Se un sindaco o un assessore si sentono diffamati, che agiscano individualmente, col proprio patrimonio.

La sentenza è, ulteriormente, una buona notizia perché la vicenda ha riguardato un sindaco rivestente il ruolo di presidente di un’associazione italiana di comuni, dando così l’esempio ad altri enti, che si sono sentiti spinti ad agire come imprudentemente ed illegittimamente accaduto. Un esempio cattivo, come ha dimostrato la Cassazione.

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