Rendiconto e verifica degli equilibri.

Anche nella chiusura del rendiconto 2023 gli enti sono chiamati alla verifica degli equilibri. Dopo l’abolizione del pareggio di bilancio (che rileva solo a livello di comparto ed è presidiato direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato), i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 118/2011.  Il DM Ministero…

Data

Anche nella chiusura del rendiconto 2023 gli enti sono chiamati alla verifica degli equilibri.

Dopo l’abolizione del pareggio di bilancio (che rileva solo a livello di comparto ed è presidiato direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato), i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 118/2011. 

Il DM Ministero Economia e Finanze del 1° agosto 2019 ha individuato 3 saldi diversi: 

  • W1 Risultato di competenza 
  • W2 Equilibrio di bilancio 
  • W3 Equilibrio complessivo. 

Il risultato di competenza  W1 considera le entrate dei titoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e le spese dei titoli 1, 2, 3 e 4 oltre al Fondo Pluriennale Vincolato e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

L’equilibrio di bilancio W2 considera le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di previsione dell’esercizio oggetto di rendiconto

L’equilibrio complessivo W3 si ottiene sommando le variazioni (in più o in meno) degli accantonamenti a vario titolo effettuati in sede di rendiconto nel rispetto del principio della prudenza ed a fronte di eventi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto, ovvero dopo il termine ultimo per adottare variazioni di bilancio.

In base alle indicazioni della Commissione Arconet, gli enti locali devono, a consuntivo, conseguire un risultato di competenza W1 non negativo e tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio W2. Quest’ultimo rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni e del ripiano del disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. L’equilibrio complessivo W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza W1 non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto. 

Il dubbio che è immediatamente emerso è stato: quale di questi 3 saldi occorre rispettare per non essere considerato in disequilibrio? L’obbligo è quello di conseguire un Risultato di Competenza non negativo e l’Equilibrio di Bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l’effettiva capacità dell’Ente di garantire la copertura di tutti gli “impegni” assunti.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Continua a calare il debito degli enti territoriali 

    La Ragioneria generale dello Stato, nell’ultimo aggiornamento dell’indagine statistica sui mutui di regioni, province autonome ed enti locali, ha rilevato una nuova diminuzione dello stock residuo, che al 1° gennaio 2026 era pari a 51,9 miliardi di euro a fronte dei 53,3 miliardi registrati dodici mesi prima. In calo anche lo stock dei prestiti obbligazionari,…

  • Accrual, per i piccoli comuni una prospettiva gattopardesca

    L’art. 12 del D.L. 107/2026 prevede modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che finora non hanno tenuto la contabilità civilistica, demandandone la definizione ad un decreto del MEF.  Tale indicazione sembra andare in continuità con il quadro attuale, nel quale, al di sotto dei 5.000 abitanti, non vi…