Anche nella chiusura del rendiconto 2023 gli enti sono chiamati alla verifica degli equilibri.
Dopo l’abolizione del pareggio di bilancio (che rileva solo a livello di comparto ed è presidiato direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato), i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 118/2011.
Il DM Ministero Economia e Finanze del 1° agosto 2019 ha individuato 3 saldi diversi:
- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo.
Il risultato di competenza W1 considera le entrate dei titoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e le spese dei titoli 1, 2, 3 e 4 oltre al Fondo Pluriennale Vincolato e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.
L’equilibrio di bilancio W2 considera le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di previsione dell’esercizio oggetto di rendiconto
L’equilibrio complessivo W3 si ottiene sommando le variazioni (in più o in meno) degli accantonamenti a vario titolo effettuati in sede di rendiconto nel rispetto del principio della prudenza ed a fronte di eventi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto, ovvero dopo il termine ultimo per adottare variazioni di bilancio.
In base alle indicazioni della Commissione Arconet, gli enti locali devono, a consuntivo, conseguire un risultato di competenza W1 non negativo e tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio W2. Quest’ultimo rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni e del ripiano del disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. L’equilibrio complessivo W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione
Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza W1 non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.
Si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.
Il dubbio che è immediatamente emerso è stato: quale di questi 3 saldi occorre rispettare per non essere considerato in disequilibrio? L’obbligo è quello di conseguire un Risultato di Competenza non negativo e l’Equilibrio di Bilancio che rappresenta, considerando anche le risorse accantonate e vincolate nel bilancio di esercizio, l’effettiva capacità dell’Ente di garantire la copertura di tutti gli “impegni” assunti.
