Rendiconto in modalità Bdap

Il prossimo rendiconto potrà essere approvato in “modalità Bdap”. Si tratta di un progetto che origina dall’obiettivo prioritario della Ragioneria Generale dello Stato di garantire la perfetta corrispondenza tra il rendiconto formalmente approvato dagli enti territoriali e il documento contabile trasmesso alla Banca Dati Unitaria delle Pubbliche Amministrazione. A tal fine, nel 2022, la RGS…

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Il prossimo rendiconto potrà essere approvato in “modalità Bdap”. Si tratta di un progetto che origina dall’obiettivo prioritario della Ragioneria Generale dello Stato di garantire la perfetta corrispondenza tra il rendiconto formalmente approvato dagli enti territoriali e il documento contabile trasmesso alla Banca Dati Unitaria delle Pubbliche Amministrazione.

A tal fine, nel 2022, la RGS Stato ha avviato una sperimentazione biennale, che ha coinvolto complessivamente 23 enti, conclusa positivamente in occasione dell’approvazione del rendiconto 2023.

Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno potuto continuare ad utilizzare le procedure “Approvazione Rendiconto inviato alla BDAP” per l’approvazione del rendiconto 2024, anche al fine di testare le nuove procedure informatiche realizzate sulla base dei risultati della sperimentazione.

Non avendo riscontrato criticità, a decorrere dal rendiconto 2025, tutti gli enti territoriali (regioni, province autonome di Trento e Bolzano, città metropolitane, province e comuni) potranno avvalersi della nuova procedura “Approvazione Rendiconto inviato alla BDAP” che, sulla base dei dati inviati dall’ente, consente di predisporre e di acquisire il file in PDF, dello schema di rendiconto, da sottoporre all’approvazione da parte organi competenti.

Gli enti che decideranno di avvalersi di questa nuova procedura saranno tenuti a rispettare tassativamente il seguente iter, che sarà descritto nelle apposite linee guida:

1) registrazione alla BDAP della decisione di avvalersi della procedura in parola, attraverso una nuova funzione denominata «UTILIZZO PDF PER APPROVAZIONE RENDICONTO»;

2) trasmissione alla BDAP dei dati xbrl del rendiconto con stato di approvazione «preconsuntivo»;

3) verifica, da parte dell’ente, delle segnalazioni della BDAP riguardanti eventuali errori e successivo invio dei dati xbrl del rendiconto, sempre con stato di approvazione «preconsuntivo», dopo la correzione di tali eventuali errori;

4) acquisizione del file pdf riguardante il rendiconto elaborato dalla BDAP (down load);

5) approvazione del pdf da parte organi competenti;

6) comunicazione alla BDAP dell’avanzamento dell’iter di approvazione del rendiconto, modificando, di volta in volta, gli stati di approvazione, senza inviare nuovamente il rendiconto.

La decisione di utilizzare tale procedura sarà aperta a tutti gli enti a partire dal rendiconto 2025 e sarà sempre revocabile, utilizzando la funzione, già richiamata, di registrazione. Inoltre, le linee guida indicheranno come ritrasmettere il file pdf senza abbandonare la procedura, a seguito di emendamenti degli organi decisionali o di indicazioni dell’organo di revisione.

Nella copertina del rendiconto in pdf saranno riportate le informazioni anagrafiche dell’ente, che possono essere sempre corrette e integrate, e l’indicazione riguardante il grado di superamento dei controlli effettuati dal sistema BDAP, che comparirà anche in ciascun “piè di pagina” del Rendiconto.

I possibili testi delle indicazioni riguardanti il grado di superamento dei controlli, saranno indicati nelle linee guida della nuova procedura.

Affinché la copertina e ogni piè di pagina del proprio rendiconto, indichi il superamento di tutti i controlli della BDAP, è necessario superare anche i controlli di coerenza tra lo schema di rendiconto e i dati contabili analitici (DCA). A tal fine, l’ente deve inviare alla BDAP prima i DCA e poi lo schema di rendiconto.

In caso di esito positivo dei controlli, nella copertina e in tutti i piè di pagina, sarà indicato che “Il documento ha superato TUTTI i controlli BDAP previsti con riferimento all’esercizio XXXX”.

Al momento non è previsto che la nuova procedura sia resa obbligatoria né è possibile estenderla al bilancio di previsione, la cui approvazione è un’attività molto complessa e articolata, caratterizzata, a differenza del rendiconto, dalla presentazione di emendamenti da parte del Consiglio. 

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