Residui attivi: per la Corte dei conti l’esigibilità è da accertare in concreto. Ma come?

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo, nella deliberazione n. 13/2026 ha chiarito che, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l’esigibilità di un residuo attivo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il…

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La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo, nella deliberazione n. 13/2026 ha chiarito che, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l’esigibilità di un residuo attivo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), conservando soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un “ragionevole grado di certezza”, onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione.

Le valutazioni relative debbono essere esplicitate nei provvedimenti di ricognizione delle poste attive e passive preordinate all’adozione della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui e debbono basarsi su presupposti oggettivi che giustifichino la fondatezza delle ragioni per le quali non si è ravvisata l’opportunità di operare lo stralcio o di mantenere tali poste attive e passive. 

La posizione della magistratura contabile, pur pienamente condivisibile nel merito, andrebbe però calata nella complessità dell’attuale ordinamento contabile, nel quale si incociano approcci sostanzialistici (come quello qui analizzato) ed altri più formalistici.

La materia è disciplinata dall’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, che al punto 9.1 distingue in modo chiaro i crediti formalmente riconosciuti come inesigibili da quelli di dubbia e difficile esazione. Mentre i primi vanno stralciati in toto (anche dallo stato patrimoniale), per i secondi il principio applicato impone di coprire il rischio di insoluto con un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. È evidente che in questo caso la valutazione in concreto porta ad una prognosi di possibile e almeno parziale inesigibilità, ma è altrettanto evidente che non avrebbe senso mantenere solo i residui per cui vi è la certezza dell’incasso (posto che ne esistano in natura). 

In questo quadro come si declina la ragionevolezza correttamente suggerita dalla Corte abruzzese? Difficile dirlo se poi l’approccio è quello ormai prevalente basato sulla mera anzianità dei residui, per cui oltre i 3 anni di fatto vi è l’obbligo di stralciare, che diventa quasi ineludibile oltre i 5 anni. In questi casi, qualsiasi motivazione venga indicata in sede di riaccertamento a supporto del mantenimento suscita sospetto e spesso genera richieste istruttorie. 

In questa materia, occorrerebbe flessibilità, mentre invece il sistema si muove sempre di più su schemi rigidi. Operativamente, quindi, si suggerisce di stralciare il più possibile, anche se questo costringe poi ad ulteriori rettifiche in caso di riscossioni tardive. 

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