Revoca dell’assessore legittima per mancanza di fiducia

     La recente sentenza del 3 gennaio 2025, n. 6 del Tar Calabria- Reggio Calabria, Sez. I riguarda la legittimità o meno della revoca della carica di Assessore comunale, motivata con riferimento al fatto che il rapporto di fiducia tra Sindaco e Assessore è sostanzialmente venuto meno, in ragione del disinteresse mostrato dall’Amministratore alla vita politico-amministrativa.…

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     La recente sentenza del 3 gennaio 2025, n. 6 del Tar Calabria- Reggio Calabria, Sez. I riguarda la legittimità o meno della revoca della carica di Assessore comunale, motivata con riferimento al fatto che il rapporto di fiducia tra Sindaco e Assessore è sostanzialmente venuto meno, in ragione del disinteresse mostrato dall’Amministratore alla vita politico-amministrativa.

    La medesima sentenza del Tar Calabria ha ribadito la legittimità – in quanto recante una motivazione lineare, logica e del tutto ragionevole, in merito all’avvenuta compromissione della coesione necessaria a perseguire il programma di mandato – del decreto del Sindaco di revoca dell’incarico di assessore, ove il fondamento logico-giuridico della determinazione sindacale consista nella esplicita enunciazione delle ragioni determinanti l’incrinatura del rapporto di fiducia sotteso al conferimento del mandato assessorile. Il Sindaco ha espressamente dato atto del “disinteresse alla vita politico-amministrativa” manifestato dall’amministratore interessato durante il suo mandato; disinteresse concretizzatosi, in particolare, nella scarsa partecipazione alla programmazione ed alle attività poste in essere e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma elettorale. E ciò a più forte ragione, nel caso in cui, nel provvedimento sindacale risulti altresì evidenziata la valenza “particolarmente significativa” di tale assenza alla luce delle numerose, e assai importati, deleghe conferite all’interessato, afferenti a funzioni amministrative di primaria importanza per l’ordinario funzionamento dell’Ente

     Nella motivazione relativa alla suindicata sentenza è stato richiamato, a conforto, l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «l’atto di nomina e revoca di un assessore comunale da parte del sindaco configura non un atto “politico” bensì di “alta amministrazione”, in considerazione del fatto che “esso non costituisce espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti” (Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2071) né risulta connotato comunque da libertà nei fini (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502), risultando piuttosto ben “sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti” (Cons. Stato, Sez. I, 20 maggio 2021, n. 936). Rientrano invero tra gli atti di alta amministrazione quelli aventi ad oggetto la nomina di organi di vertice di amministrazioni e enti pubblici, rispetto a cui ben “sono configurabili posizioni giuridiche soggettive per la tutela delle quali è ammesso il diritto di azione” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2017, n. 3871; Id., n. 2071 del 2023. Quanto al perimetro del sindacato giurisdizionale sugli atti di alta amministrazione, per pacifica giurisprudenza, tali atti sono “una species del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno inteso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e sostanziali. La stessa motivazione assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo” (così Cons. Stato, Sez. V, n. 4502 del 2011; Id., n. 936 del 2021; Id., n. 2071 del 2023,» (così, da ultimo, CGARS, n. 219/2024 cit.).

    In ordine, poi, alle condizioni necessarie per l’esercizio del potere di revoca dell’assessore comunale, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che “La nomina e la revoca degli assessori comunali dipende esclusivamente dall’esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, divenuto, dopo la riforma elettorale che ha riguardato gli Enti locali, soggetto titolare di una sorta di primazia nell’ambito dell’Ente che rappresenta, ragion per cui la revoca può senz’altro sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, che può valorizzare sia esigenze di carattere generale – quali, ad esempio, rapporti con l’opposizione o relazioni interne alla maggioranza consiliare – sia particolari necessità di maggiore operosità ed efficienza in specifici settori dell’amministrazione, ovvero l’affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato, mentre è sufficiente che le motivazioni di opportunità politica poste alla base della scelta si rivelino immuni da irragionevolezza” (TAR Calabria, Sez. I, n. 2202/2021).

    La giurisprudenza amministrativa nella materia de qua è assai rilevante.

    Ad esempio, la  sentenza 30 settembre 2016 n. 964 del TAR LIGURIA, SEZ. II ha riconosciuto la legittimità, in quanto caratterizzato da motivazione idonea e sufficiente a giustificare il venir meno del rapporto fiduciario, del provvedimento con il quale il Sindaco ha revocato l’incarico nei confronti di un Assessore (nella specie si trattava dell’Assessore con delega alla cultura, stato civile, servizi demografici ed elettorali), che sia motivato con riferimento al fatto che l’amministratore interessato, davanti all’ingresso di un chiesa, al termine di una funzione celebrata in suffragio a Benito Mussolini è stato fotografato, unitamente ad altre persone, nell’atto di effettuare il c.d. “saluto romano”; infatti, tenuto conto del carattere fiduciario dell’incarico e dell’ampia discrezionalità di cui gode il Sindaco nella scelta dell’Assessore, il venir meno del predetto rapporto fiduciario ben può giustificare ex se il suddetto provvedimento di revoca .

      Un’altra sentenza 4 marzo 2019 n. 453 del TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I ha affermato che, poiché la nomina e la revoca degli Assessori comunali dipendono esclusivamente dall’esistenza di un rapporto fiduciario con il Sindaco, i relativi provvedimenti possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa, tra cui l’affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra invece specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato.      Pertanto, con la suindicata sentenza è stato riconosciuto legittimo il provvedimento di revoca dell’incarico di Assessore motivato con riferimento al fatto che “nel corso del mandato è oggettivamente venuto meno il rapporto fiduciario e collaborativo”, e conseguentemente, “le condizioni per la permanenza dello stesso nella carica e nelle sue funzioni” 

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