A cura dell’avv. Vito Rizzo
La settima sezione del Consiglio di Stato (Presidente Marco Lipari, estensore Sergio Zeuli), con la sentenza n. 07652/2022 è intervenuta in merito alla natura e alla validità di una Delibera di Giunta su materie di competenza consiliare ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL). Sulla delibera di Giunta è poi intervenuta una Delibera consiliare di ratifica che ne ha “blindato” il contenuto, assumendo tuttavia valenza autonoma anche ai fini dell’eventuale impugnazione. Proprio questo è il cuore della pronuncia, che offre alla riflessione degli operatori del diritto spunti interessanti. In particolare si ribadisce la natura del vizio di incompetenza dell’organo comunale che non può essere considerata in alcun modo “incompetenza assoluta”. Come evidenzia il Collegio «Non è esatto […] definire il vizio in esame quale incompetenza assoluta. Infatti, […] quella delibera è affetta dal vizio di incompetenza solo relativa perché la Giunta, come il Consiglio, è organo dell’ente locale intimato, quindi non ricorreva un’ipotesi di difetto assoluto di attribuzione sub specie incompetenza assoluta che si verifica quando il provvedimento è adottato da una Pubblica Amministrazione che ha competenza in un settore completamente diverso rispetto al settore interessato dall’adozione del provvedimento. (Cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, n.17569)». Nel caso di specie si è trattato «di una ratifica in senso proprio, ammissibile, con cui il Consiglio comunale ha definitivamente consolidato l’effetto» del deliberato giuntale. Pertanto quanto all’autonoma efficacia dell’atto sanante (non impugnato invece dal ricorrente) la Settima Sezione chiarisce che «Non vi è dubbio peraltro che questo atto, stante la sua autonoma efficacia, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, ha avuto una autonoma capacità lesiva della sua sfera, anche assorbendo – e rendendola per motivi sopravvenuti irrilevante – quella originariamente arrecata dalla delibera ratificata». Una pronuncia importante che offre alle Amministrazioni nuovi elementi in sede di resistenza ai ricorsi promossi avverso i propri atti, spesso adottati nel perseguimento del pubblico interesse ma con vizi cosiddetti “di urgenza”.
