Il rischio dell’intelligenza artificiale è che sia utilizzata con stupidità naturale. Come quella di chi ritiene di affidare tutto all’algoritmo, senza più nessun intervento umano. Che è lo stesso di rinunciare totalmente all’esercizio della discrezionalità e di privatizzare l’esercizio di poteri pubblici.
Infatti, la rinuncia all’assunzione dell’onere di istruire, conoscere, adeguare al caso, ponderare e decidere, significa rimettere tutto ad un algoritmo elaborato da un sistema messo a punto da un fornitore privato, passibile di divenire l’unico soggetto al quale siano noti i meccanismi di formazione, alimentazione e sviluppo degli input dell’intelligenza artificiale dai quali derivano poi le decisioni.
In sostanza, la stupidità naturale di pensare di ridurre il carico di lavoro e le connesse responsabilità, mette in mano alle case di software le decisioni amministrative.
Non diremmo che sia questo il ruolo della PA, cioè affidare, di fatto, a privati processi decisionali.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 6.6.2025, n. 4929 è esemplificativa dei rischi emergenti da un utilizzo improprio e becero dell’intelligenza artificiale.
Il caso concerne l’illegittimità del diniego dell’esercizio del diritto di accesso avanzato da un imprenditore che intendeva conoscere la documentazione del fascicolo riguardante la concessione di contributi ad un concorrente in una procedura selettiva di erogazione. La regione competente aveva respinto l’istanza, tra l’altro, “in quanto i contributi sono gestiti mediante l’applicazione di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata a livello informatico centrale presso il Sistema integrato di gestione e controllo”.
La cosa grave è che l’amministrazione regionale ammette che l’unico modo per acquisire e fornire i dati richiesti sarebbe consistito nell’incaricare un raggruppamento temporaneo di imprese private che gestisce il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per conto dell’organismo regionale pagatore; tale Rti allo scopo avrebbe elaborato i dati oggetto dell’istanza di accesso “dietro pagamento di un compenso”.
Come si nota, si assiste appunto all’inaccettabile privatizzazione del potere pubblico, il quale non solo rinuncia ad esercitarlo, demandando la formazione della decisione ad un algoritmo, ma affida a privati la gestione dei sistemi software occorrenti ed i privati se ne appropriano, tanto da chiedere un pagamento per elaborare informazioni e dati che dovrebbero essere pubblici e, quindi, considerati “di proprietà” dell’ente pubblico.
Una totale assurdità giuridica, amministrativa, logica, operativa ed un gravissimo fraintendimento di ruoli e responsabilità da assumere.
Il Consiglio di Stato obietta, inevitabilmente, che “Nel caso di specie, se per un verso l’agenzia ha la diretta competenza alla gestione ed al pagamento dei contributi oggetto dell’istanza di accesso, per un altro verso le eventuali difficoltà pratiche di acquisizione non possono ostare all’esercizio dell’accertato diritto di accesso; gli eventuali costi necessari per la riproduzione dei dati saranno a carico della parte istante”.
Che i costi di riproduzione di documenti siano da porre a carico della parte istante non v’è alcun dubbio, lo prevede la legge 241/1990 insieme al decreto attuativo 184/2006.
Tuttavia, nel caso di specie, i costi sono una sovrastruttura, un elemento indotto dal sistema aberrante di “privatizzazione” dell’azione amministrativa operato dalla PA competente.
Palazzo Spada poi evidenzia i tre principi che impediscono alla PA di trincerarsi dietro la propria mancata conoscenza dei meccanismi informatici di gestione delle procedure, per impedire l’accesso, bene della vita primario che la PA deve garantire:
“Il primo si sostanzia nella considerazione per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.
Il secondo si sostanzia nella considerazione per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata.
Il terzo si sostanzia nella considerazione per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici”.
In particolare, dunque, non è possibile rinunciare del tutto al “contributo umano”, leggasi operatività ed assunzione di responsabilità delle scelte discrezionali.
La vicenda trattata è la cartina di tornasole delle minacce sottese all’intelligenza artificiale, che non è rischiosa in se e per sè, ma solo nella misura in cui venga utilizzata in maniera scellerata, come nel caso di specie.
La sentenza, infine, si segnala perchè, confermando sul punto la decisione di primo grado, spiega alle PA, da questo punto di vista riluttanti da sempre ad accettarlo, che l’eventuale informazione al controinteressato della domanda di accesso agli atti non gli attribuisce nessun potere di impedirlo: ancora una volta, la PA non può “privatizzare” la propria attività, demandandola a privati: “veniva esclusa rilevanza al diniego del titolare dei dati (il controinteressato […], il quale non dispone di alcun “diritto di veto” tale da impedire tout court l’accesso, per cui, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’amministrazione resistente avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i dati richiesti sono di natura patrimoniale, come tali non rientranti in nessuna delle categorie di dati soggetta a tutela normativa rafforzata, con prevalenza dell’accesso difensivo azionato”.
