Seduta “dedicata” al Dup? La sentenza del Tar Puglia che la impone è semplicemente erronea
La sentenza del Tar Puglia, Sezione I, 7.2.2023, n. 256 è semplicemente erronea, perchè creativa di disposizioni di diritto inesistenti. Non è specificato da nessuna norma che al Dup vada dedicata una specifica seduta. Per altro, il potere di emendamento il consiglio ed i consiglieri lo possono esercitare sempre e comunque.
Nell’ipotesi, quindi, di un Dup all’ordine del giorno della medesima seduta in cui si approva lo schema di bilancio, nessuno impedisce ai consiglieri di emendare il Dup e, conseguentemente, incidere anche sul bilancio di previsione, anche perfino determinandone il rinvio.
Il Tar si è ingerito in una questione di merito organizzativo: come, cioè, disciplinare l’ordine del giorno di una seduta, in totale carenza di giurisdizione sul punto.
Questione tutt’affatto diversa è quella, non affrontata dal Tar, del corretto ciclo della programmazione.
A ben vedere la stragrande maggioranza dei comuni manca proprio di applicare in modo prima di tutto logico, poi legittimo, le regole di approvazione del Dup, documento a formazione progressiva (esattamente come lo è il Piao, ma all’insaputa della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Sicilia).
Il Dup va approvato in una prima stesura entro l’estate precedente all’anno n-1 di riferimento, in modo da fissare alcune linee di programmazione.
Poi, va aggiornato entro il 15 di novembre di ogni anno, proprio perchè documento che guida il bilancio di previsione, ordinariamente da adottare entro il 31 dicembre. Ma, è proprio qui che si evidenzia un’inspiegabile inerzia da parte della maggioranza schiacciante degli enti: la nota di aggiornamento al Dup costituisce il documento essenziale, in quanto più vicino in ordine di tempo all’approvazione del bilancio ed anche alle novità delle manovre di bilancio del Parlamento, eppure viene sostanzialmente saltata a piè pari.
La quasi contestualità tra Dup e bilancio di previsione evidenzia, quindi, una scarsa consapevolezza della funzione di documento programmatico generale che la legge affida al Dup.
Oggettivamente, tornando alla sentenza del Tar Puglia, non è molto diverso ai fini del corretto ciclo della programmazione se un ente approvi il Dup in una seduta dedicata il giorno prima di quella relativa al bilancio di previsione. Magari la facciata delle “prerogative” dei consiglieri viene salvata (ma, si ribadisce: i consiglieri conservano integri tutti i loro poteri qualunque sia la seduta nella quale il consiglio esamina il Dup, dedicata o meno), tuttavia l’utilità della programmazione viene in qualche modo tradita.
Non si tratta, a ben vedere, di discettare sulla legittimità della delibera con cui il consiglio approva il Dup e di inventarsi sedute dedicate, che la normativa non prevede in alcun modo. Si tratta di comprendere come debba funzionare correttamente un metodo di programmazione, materia esulante totalmente dalla giurisdizione di qualsiasi Tar.
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