Somme urgenze e debiti fuori bilancio

La deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna n. 110/2024 torna sul tema torna sul tema delle spese per somme urgenze ordinate in deroga all’ordinario iter contabile. La pronuncia evidenzia che il rinvio alle modalità previste dall’articolo 194, lettera e) del Dlgs 267/2000 (contenuto nell’articolo 191 del Dlgs 267/2000) per il…

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La deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna n. 110/2024 torna sul tema torna sul tema delle spese per somme urgenze ordinate in deroga all’ordinario iter contabile.

La pronuncia evidenzia che il rinvio alle modalità previste dall’articolo 194, lettera e) del Dlgs 267/2000 (contenuto nell’articolo 191 del Dlgs 267/2000) per il riconoscimento non ha valenza esclusivamente procedimentale, ma anche sostanziale.

Laddove l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di previste dall’articolo 194 lettera e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per prestazioni di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo, ovvero «all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture».

In questo caso, l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente: ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all’ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore all’intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile, e delle altre prestazioni emergenziali individuate. Di conseguenza, laddove l’attività gestionale sia mantenuta entro l’alveo temporale segnato dalla legge, è giustificato il riconoscimento dell’utile d’impresa.

Rimane dubbio, in questo ragionamento, se le delibere di riconoscimento tempestive (ovvero approvate entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine) debbano essere precedute dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria e trasmesse alla Corte dei conti.  La prassi è prevalentemente orientata in questo senso, anche se la giurisprudenza contabile, come abbiamo visto, esclude che in tal caso si configuri un debito fuori bilancio (in presenza del quale l’ente non potrebbe riconoscere l’utile). Lo stesso questionario sui debiti fuori bilancio non contempla tale fattispecie.

È vero, però, che l’iter delle somme urgenze è spesso utilizzato per accelerare anche spese che hanno un legame flebile con l’evento imprevisto e imprevedibile (si pensi all’alluvione che compromette una tratto di strada breve cui poi segue l’asfaltatura di un tratto più lungo), per cui è bene che gli organi di controllo monitorino il fenomeno. 

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