Come se non bastassero le contorsioni argomentative, normative e tecniche del DM 25.7.2023 e del DM 22.12.2023, l’assurda vicenda della normazione sull’approvazione dei bilanci di previsione si arricchisce di un’ennesima perla.
Questa volta, ad offrirla è la commissione Arconet, uno tra i think tank che da qualche anno delizia il compito dei responsabili dei servizi finanziari e, in generale, degli enti locali, con i tocchi di dadaismo e futurismo caratterizzanti i famosi “principi contabili”. Nemmeno Marinetti col suo “zang tumb tumb” avrebbe sperato in tali vertici,
Si tratta dell’immaginifica FAQ 54. La domanda è: “Ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, il decreto del Ministro dell’interno del 22 dicembre 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali per le seguenti motivate esigenze:
– l’attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
– l’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’a pplicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto.
Il paragrafo 9.3.6 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali”.
Si chiede se gli enti locali che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio possono indicare le motivazioni di tale scelta nella delibera di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, o se è richiesta una specifica delibera consiliare“.
A parte che nel DM del Viminale non c’è traccia alcuna delle motivate esigenze per il rinvio e forse proprio per questo motivo, la risposta fornita è un capolavoro della contorsione tecnico-giuridica: “Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione“.
L’dea geniale qual è? La motivazione postuma. Dalle parti del Ministero delle finanze debbono essersi resi conto del cumulo di tecnicismi lontani dalla realtà introdotti col DM 25.7.2023. Tra i quali, quello della motivazione specifica del rinvio dei bilanci di previsione, da esplicitare con una deliberazione (che diamo per scontato sia di competenza consiliare, sebbene alcuni interpreti muovano delle perplessità).
Il fatto è che l’Anci e l’Upi, vista il molto tardivo intervento della Conferenza Stato Città-autonomie locali sul rinvio dei bilanci, per quanto scontato da sempre, avevano chiesto, anzi supplicato, di adottare un rinvio generalizzato, che autorizzasse ex se il rinvio dei bilanci. Scongiurando sessioni consiliari natalizie, anche per non sporcare di zucchero a velo le aule.
Il DM 22.12.2023, in effetti, non aiuta a capire quale sia la posizione espressa. Da qui, dunque, l’ideona. L’Arconet, tra gli autori del DM 25.7.2023, non poteva del tutto smentire se stessa ed affermare che non fosse necessaria alcuna deliberazione consiliare con tanto di motivazione, timbro, firma, patente e libretto, per decidere il rinvio dei bilanci.
Dunque, la scelta alquanto originale: la motivazione occorre. Ma, va specificata non in una delibera con la quale decidere di rinviare il bilancio prima di adottarlo; no: la motivazione sarà da inserire nella deliberazione che approvi il bilancio nel 2024.
Si introduce l’innovativa scissione tra decisione e motivazione, un po’ come per i prodotti di finanziamento: “oggi acquisti, paghi domani”. Ma, in questo caso, si inverte la sequenza spazio-temporale, roba che Einstein non sarebbe riuscito a immaginare: oggi si approva il bilancio e si spiega perchè la decisione è maturata, però, ieri.
Un’innovazione nelle teorie del diritto amministrativo, secondo le quali la motivazione deve accompagnare sempre la decisione e un bel requiem all’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato“.
Il film dell’orrore giuridico avrà ulteriori sequel, temiamo.
