La Consulta: no diritti di rogito ai segretari con qualifica dirigenziale in sedi con dirigenza

La Corte Costituzionale italiana ha stabilito come legittimo il divieto per i segretari comunali con qualifica dirigenziale di percepire i diritti di rogito nei casi in cui vi sono dirigenti presenti. La sentenza evidenzia che l’attività di rogito rientra tra le competenze ordinarie di tali figure, non può essere considerata aggiuntiva, e quindi rientra nella…

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La Corte Costituzionale italiana ha respinto la questione di legittimità costituzionale relativa all’abrogazione della percezione dei diritti di rogito per i segretari comunali con qualifica dirigenziale operanti negli enti con la dirigenza, di cui all’articolo 10, comma 2-bis, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014.

La sentenza della Consulta 200/2023 rigetta il ricorso presentato dal giudice del lavoro di Lucca, non condividendo nessuna delle prospettazioni.

In particolare, viene respinta l’ipotesi della violazione degli articoli 36 e 3 della Costituzione. Secondo la Consulta, che compie un’accurata ricostruzione della disciplina sin dalle sue origini, l’attività di rogito rientra tra le competenze ordinarie dei segretari comunali e. quindi, qualora essi abbiano qualifica dirigenziale è da considerare parte dell’onnicomprensività del rapporto di lavoro.

E’, invece, ammissibile e non discriminatorio che a percepire i diritti siano:

a. i segretari privi di qualifica dirigenziale, in qualsiasi ente operino;

b. i segretari con qualifica dirigenziale, operanti in sedi di segreteria di comuni privi di dirigenti.

Infatti, queste due categorie di segretari possono ritrovarsi o con trattamenti economici sensibilmente inferiori a quelli dirigenziali (è il caso dei segretari di fascia C), oppure nell’impossibilità di avere un galleggiamento tale da consentire loro l’acquisizione di retribuzioni almeno equiparate a quelle del massimo livello dirigenziale nell’ente.

Indirettamente, la Corte costituzionale qualifica, quindi, il trattamento economico dei segretari con qualifica dirigenziale e con galleggiamento negli enti con dirigenza, come di per sè rispettoso dell’articolo 36 della Costituzione.

Per altro, osserva la sentenza, l’articolo 10, comma 2-bis, è stato adottato con l’esplicito intento di contribuire al riordino e al contenimento della spesa pubblica, sicchè ha un fine di interesse pubblico generale molto rilevante, che accompagnato all’assenza di una lesione alla posizione dei segretari dirigenti operanti negli enti con in dotazione qualifiche dirigenziali, rende il ricorso non accoglibile..

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