Procedure negoziate: selezione degli operatori mediante l’albo

Nelle procedure negoziate, quando il RUP decide di individuare gli operatori economici mediante l’albo fornitori, non è necessario pubblicare un avviso riguardante ogni gara da attivare; è sufficiente l’avviso con il quale la stazione appaltante ha pubblicizzato, a monte, la propria volontà di istituire un albo fornitori. Il regolamento per le procedure sottosoglia, poi, deve…

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Nelle procedure negoziate, quando il RUP decide di individuare gli operatori economici mediante l’albo fornitori, non è necessario pubblicare un avviso riguardante ogni gara da attivare; è sufficiente l’avviso con il quale la stazione appaltante ha pubblicizzato, a monte, la propria volontà di istituire un albo fornitori.

Il regolamento per le procedure sottosoglia, poi, deve individuare i criteri  di selezione degli operatori economici da invitare.

Il suddetto avviso deve essere pubblicato sul sito della stazione appaltante e sul portale della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

L’aspetto è stato chiarito dal Ministero dei Trasporti, con il parere n. 2375 del 3 giugno 2024.

Il quesito posto al Ministero

Nel quesito posto al Ministero, una stazione appaltante chiedeva di chiarire se per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate la scelta tramite elenco già strutturato della SA (senza avviso per ogni singola procedura) sia illegittima, o se l’ente debba comunque procedere secondo quanto indicato nell’allegato II.1 del Codice, che dispone che l’avviso deve indicare i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui la stazione appaltante abbia inteso suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo e che l’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.

Infine, la stazione appaltante ha anche chiesto di chiarire se, in caso di procedure negoziate per affidamento di lavori, la scelta del RUP deve essere motivata a prescindere dal possesso della SOA.

Il riscontro fornito dal Ministero

Il supporto giuridico del Ministero dei Trasporti ha rammentato che l’affidamento di contratti sotto la soglia di rilevanza europea mediante procedura negoziata può avvenire secondo due modalità:

1) attraverso indagini di mercato (art. 2 Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023;

2) individuando gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti (art. 2 Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023), sulla base della qualificazione degli operatori economici per lavori (SOA).

Nell’indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, la stazione appaltante deve assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC (art. 2, commi 1 e 2 Allegato II.1).

Invece, utilizzando la seconda modalità (procedura negoziata nell’ambito di elenchi di operatori economici istituiti dalle stazioni appaltanti) trova applicazione la previsione di cui all’art. 3, comma 1, dell’Allegato II.1, in base alla quale l’avviso pubblico è richiesto unicamente ai fini della costituzione dell’elenco.

Tale ultima disposizione stabilisce infatti che: “Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie”.

Il Ministero conclude, pertanto, affermando che la stazione appaltante potrà utilizzare l’elenco per l’individuazione degli operatori economici da invitare se istituito a norma della citata disposizione.

Il supporto giuridico rammenta, inoltre, che i criteri di selezione degli operatori economici da invitare dovrebbero essere individuati nel regolamento della stazione appaltante sulle procedure sottosoglia (art. 1 Allegato II.1).

Per completezza viene fatto presente che a decorrere dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 relative alla digitalizzazione del ciclo dell’appalto e pertanto anche la gestione degli elenchi in questione dovrà avvenire attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

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